La Segnatura apostolica e il dovere di provvedere alla retta amministrazione della giustizia
Tra i compiti che spettano al Supremo Tribunale della Segnatura apostolica vi è l’obbligo di provvedere alla retta amministrazione della giustizia in tutta la Chiesa. Quest’obbligo è sancito dalla Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae, promulgata da Paolo VI, costituzione che statuì di affidare alla Segnatura apostolica la sollecitudine per tutte le cause e tutti i Tribunali. Nel porre in essere questa nuova competenza, già nel 1970 il Supremo Tribunale emanò una lettera circolare sullo stato e l’attività dei Tribunali ecclesiastici (AAS 63 [1971] 480-486), alla quale veniva allegato anche uno schema dell’annuale relazione da redigersi sullo stato e l’attività di ciascun Tribunale.
A quasi cinquant’anni dall’emanazione delle norme sullo stato e l’attività dei Tribunali, essendo intervenuti tanti e consistenti cambiamenti e innovazioni nella Chiesa, nelle sue leggi e nella sua struttura, si è avvertita l’opportunità di sottoporre a revisione le suddette norme e quello schema e di emanarle di nuovo. Tali norme devono tener conto in particolar modo del recente cambiamento apportato ai canoni di entrambi i Codici, per quanto riguarda le cause di nullità del matrimonio, dalle due Lettere Apostoliche date con Motu proprio, Mitis iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus.
Sull’argomento è disponibile sul sito internet della Santa Sede il testo della Lettera circolare Inter munera del 30 luglio 2016 (Prot. n. 51716/16 VT), emanata dalla Segnatura apostolica (clicca qui).
Disponibile sul web anche la modulistica plurilingue relativa al rapporto da compilare sulla situazione dei Tribunali ecclesiastici, nella Chiesa latina e nelle Chiese orientali, con le relative istruzioni (clicca qui).
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