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Alessio SARAIS

Le fonti del diritto vaticano

Prefazione di S.E. Mons. Giorgio Corbellini

 

Città del Vaticano, pp. 230

 

 

 

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Scheda del libro

La Civitas Vaticana è in verità un punto quasi invisibile sui mappamondi della geografia mondiale, uno Stato minuto ed inerme privo di eserciti temibili, apparentemente irrilevante nelle grandi strategie geopolitiche internazionali. Eppure, questo presidio visibile dell’assoluta indipendenza della Santa Sede, è stato ed è centro di irradiazione di una costante azione a favore della solidarietà e del bene comune”

                                                                                Benedetto XVI, 14 febbraio 2009

Prefazione

Il giorno stesso dello scambio delle ratifiche dei Patti Lateranensi (Trattato, con allegata Convenzione finanziaria, e Concordato), il 7 giugno 1929, data di inizio effettivo dello Stato della Città del Vaticano, il Sommo Pontefice Pio XI, quale sovrano dello SCV, ha emanato – per configurare e disciplinare giuridicamente l’ordinamento interno – sei leggi, contraddistinte con i numeri romani da I a VI, intitolate:

I - legge fondamentale della Città del Vaticano;

II - legge sulle fonti del diritto;

III - legge sulla cittadinanza e il soggiorno;

IV - legge sull’ordinamento amministrativo;

V - legge sull’ordinamento economico, commerciale e professionale;

VI - legge di pubblica sicurezza.

Le stesse leggi sono state pubblicate sullo speciale Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis con la data dell’8 giugno 1929 e sono entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

Lungo gli anni, da allora fino ad oggi, sono state emanate altre leggi – e molte altre disposizioni normative – secondo le esigenze dei tempi, alcune delle quali di particolare rilievo, come ad esempio la legge 24 giugno 1969, n. LI, sul governo dello SCV.

Non sono mancati nel tempo anche alcuni interventi normativi sul sistema giudiziario.

Un fatto di grande portata per l’ordinamento giuridico vaticano è stato la promulgazione, da parte del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, il 26 novembre 2000, di una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, in vigore dal 22 febbraio 2001.

Essa sostituisce integralmente la legge fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. I, ed abroga tutte le disposizioni contrarie ad essa: in  particolare sono da considerarsi abrogati gli artt. 1-4 della legge sul governo dello SCV 24 giugno 1969, n. LI, ed il Motu proprio Una struttura particolare del 28 marzo 1968, istitutivo della Consulta dello Stato.

Notevole importanza riveste anche la nuova legge sul governo dello SCV, 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV, promulgata dal Sommo Pontefice in attuazione della nuova legge fondamentale del 2000 ed in sostituzione degli articoli ancora in vigore della precedente legge sul governo, 24 giugno 1969, n. LI, e di tutta la normativa – emanata nei precedenti decenni – relativa all’organizzazione del Governatorato, in quanto complesso di organismi destinati all’esercizio del potere esecutivo.

Nell’ambito di un sistematico adeguamento normativo dell’ordinamento giuridico dello SCV, dopo la promulgazione della nuova legge fondamentale del 2000, è sembrato opportuno rivedere anche la legge 7 giugno 1929, n. II, sulle fonti del diritto. Con Motu Proprio del Sommo Pontefice Benedetto XVI il 1° ottobre 2008 è stata promulgata la nuova legge n. LXXI sulle fonti del diritto dello SCV, entrata in vigore il 1° gennaio 2009. La legge abroga e sostituisce integralmente la precedente legge sulle fonti del 1929 promulgata dal Papa Pio XI contestualmente all’entrata in vigore del Trattato del Laterano e alla nascita dello Stato vaticano. Dopo quasi ottant’anni è cambiata dunque anche la disciplina di riferimento per la produzione giuridica del diritto nello SCV.

Oltre alle molte disposizioni normative emanate dall’autorità dello SCV (in taluni casi dalla Santa Sede) vanno prese in considerazione anche le numerose Convenzioni stipulate con l’Italia e destinate a regolare determinati settori (ad esempio l’emissione delle monete dello SCV, il settore delle poste, l’introduzione ed esportazione delle merci, ecc.)

Non si devono passare sotto silenzio poi le numerose Convenzioni internazionali che la Santa Sede, per conto dello SCV, ha sottoscritto o alle quali ha nel tempo aderito

Con le leggi e le altre disposizioni normative emanate per lo SCV, con il diritto canonico e con quello italiano recepito che, in diverso grado di preminenza e di efficacia, sono richiamati e dichiarati applicabili, siamo di fronte ad un ordinamento giuridico completo ad articolato, anche se, come ogni altro ordinamento giuridico, sempre bisognoso dello sforzo di adattare le leggi e le altre disposizioni normative al mutare dei tempi e all’evolvere delle situazioni.

L’interesse che può suscitare la conoscenza della legislazione vaticana e del suo sistema delle fonti del diritto è senz’altro legato alla assoluta unicità dello SCV nel panorama degli Stati moderni. L’importanza dello SCV non deriva certamente dalla sua estensione territoriale, ma piuttosto dal suo singolare legame con la Chiesa cattolica e la Santa Sede, della quale garantisce la visibile indipendenza.

La presente ricerca ricostruisce in termini completi ed esaustivi il complesso sistema delle fonti del diritto applicabili nello SCV, analizzando le singole fonti, la loro efficacia giuridica ed il loro reciproco rapportarsi, all’interno dell’ordinamento statuale vaticano, in cui l’elemento istituzionale è sempre funzionalizzato al ruolo che lo Stato ricopre al servizio dell’autonomia e dell’indipendenza della Santa Sede nell’esercizio della sua missione.

Lo studio presenta inoltre una speciale attenzione ai profili operativi del sistema giuridico dello SCV, attraverso l’analisi del rapporto tra le norme emanate specificamente dal legislatore vaticano e quelle provenienti da altri ordinamenti giuridici e “recepite” dall’ordinamento vaticano.

In particolare è oggetto di analisi il peculiarissimo rapporto tra il diritto dello Stato ed il diritto canonico, che nello SCV è applicabile anche nel foro civile. Viene trattata quindi la questione del rapporto tra il diritto vaticano e le fonti di provenienza italiana e internazionale, comprese quelle comunitarie.

Oltre all’aspetto più strettamente giuridico, lo studio non manca di un’attenta analisi storica del sistema delle fonti vaticane, che parte dalla nascita dello SCV con il Trattato Lateranense del 1929 e giunge fino ad oggi, con la promulgazione della nuova legge vaticana 1° ottobre 2008, n. LXXI, in materia di fonti del diritto.

Attraverso l’apporto di una ricca bibliografia e l’analisi di prima mano di una serie di documenti conservati nell’archivio del Governatorato, emerge quindi nel complesso un quadro generale e completo dell’ordinamento giuridico dello SCV e del suo sistema delle fonti del diritto, nella sua prospettiva funzionale volta a regolare da un punto di vista normativo uno Stato che rimane un unicum al mondo.

 

                                                                                         + Giorgio Corbellini

                                                                                     Vescovo titolare di Abula

                                                                    Vice Segretario Generale Governatorato SCV

 

Presentazione del libro

Con l’espressione fonti del diritto si utilizza una metafora per rappresentare attraverso un’immagine la sorgente da cui il diritto trae origine. E’ evidente che l’identificazione delle fonti e dei loro rapporti attiene alle competenze sovrane dello Stato:  per questo il regime delle fonti del diritto inevitabilmente interferisce con la forma di governo e l’esercizio dei poteri sovrani.

Fin dall’origine dello SCV,  nato con il Trattato Lateranense del 1929, fu subito evidente come il nuovo Stato dovesse dotarsi di un ordinamento giuridico sovrano, organico e completo, che ne regolasse il funzionamento istituzionale e la vita sociale all’interno dei suoi confini. A questo scopo, tra le prime sei leggi emanate il 7 giugno del 1929 da Pio XI alla nascita dello SCV, la n. II era espressamente dedicata alla disciplina delle fonti del diritto.

Una tale specifica regolamentazione, che integra insieme fonti emanate propriamente per lo SCV e fonti eteronome provenienti da altri ordinamenti, connota inevitabilmente in maniera caratterizzante il sistema giuridico vaticano. Il sistema delle fonti è il metro per verificare e comprendere tutto l’ordinamento giuridico dello SCV.

Questo sistema complesso e assolutamente peculiare, che non ha paragoni in nessun’ altra realtà statuale, ha funzionato e continua a funzionare nello SCV, assicurando al piccolo Stato un apparato normativo adeguato alle proprie esigenze.

Se il sistema delle fonti vaticane è rimasto sostanzialmente immutato nei suoi caratteri essenziali, si è tuttavia sentita la necessità di modificare nel tempo e adeguare alle esigenze contingenti il quadro istituzionale di riferimento in cui le fonti si inseriscono.

Il 26 novembre 2000 è stata promulgata la nuova legge fondamentale dello SCV che sostituisce la precedente del 1929 e delinea in termini più moderni l’assetto dello Stato. Come ha affermato Benedetto XVI, la promulgazione della nuova legge sulle fonti 1° ottobre 2008, n. LXXI, rappresenta una tappa ulteriore all’interno dello stesso procedimento di adeguamento sistematico dell’ordinamento giuridico dello SCV, avviato qualche anno prima con l’emanazione della nuova legge fondamentale.

Una riforma nel solco della continuità, per rendere il sistema istituzionale e l’ordinamento giuridico vaticano sempre più funzionali alla vita e alle dinamiche concrete di uno Stato assolutamente unico, in quanto, come specificato nel Trattato Lateranense, lo SCV esiste essenzialmente al fine di sancire una conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell’esercizio della Sua missione a servizio della Chiesa universale.

La presente ricerca prende in considerazione il complessivo sistema delle fonti del diritto oggettivo applicabile nello SCV, nella sua evoluzione storica dalla legge n. II del 1929 alla nuova legge sulle fonti del 2008.

In particolare, dopo un’analisi complessiva e generale del quadro istituzionale vaticano in cui le fonti si inseriscono, si passa ad analizzare più nel dettaglio ogni singola tipologia di fonte presente nell’ordinamento giuridico,, evidenziando i reciproci rapporti di coordinamento tra le diverse fonti. Ne emerge la definizione di un sistema giuridico assolutamente peculiare, in cui concorrono allo stesso tempo fonti emanate direttamente dal legislatore vaticano e fonti eteronome che, per volontà sovrana, trovano applicazione nello SCV pur provenendo da altri ordinamenti giuridici.

In posizione del tutto eminente vi è il diritto canonico, prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo del sistema giuridico vaticano, in cui non solo il Codex iuris canonici ma tutto il diritto della Chiesa trova applicazione anche in ambito civile. Del tutto particolare è poi il rapporto con il diritto italiano, che, con una serie di limitazioni, può essere recepito dal legislatore vaticano e trovare un’applicazione supplettiva nello SCV, qualora non vi siano altre fonti a disciplinare una data materia. Dalle accresciute esigenze dei rapporti con gli altri Stati e organizzazioni emerge anche una sempre maggiore incidenza del diritto internazionale, a cui l’ordinamento giuridico vaticano si conforma.

Ecco che quindi che si delinea un corpus normativo vaticano complesso e articolato su una pluralità di fonti, ricondotte ad unità dall’assoluta peculiarità del piccolo SCV e dalle sue esigenze funzionali al servizio alla Santa Sede e all’indipendenza anche in campo internazionale della missione della Chiesa.

Il testo è aggiornato con le nuova legge vaticana contro gli illeciti finanziari (legge 30 dicembre 2010, n. CXXVII) e la nuova normativa in materia di cittadinanza, residenza e accesso nello SCV (legge 22 febbraio 2011, n. CXXI).

 

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    Ultimo aggiornamento di questa pagina 21/06/2011

 

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