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 Le cause matrimoniali

    

 

Il matrimonio è un Sacramento.

Can. 1055 CIC - §1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.

§2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.

 

In quanto Sacramento, la Chiesa è competente per la determinazione dei requisiti e della forma per una valida celebrazione del matrimonio.

 

Per questo i tribunali ecclesiastici sono competenti a conoscere le cause sulla nullità del matrimonio, in quanto ai sensi del can. 1401 n.1 CIC la Chiesa per diritto proprio ed esclusivo  giudica le cause che riguardano le cose spirituali, fra le quali rientrano precipuamente i Sacramenti.

 

I tribunali della Chiesa possono giudicare quindi sulla eventuale nullità del matrimonio che sia accusato di invalidità

 

Can. 1056 CIC - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

 

Caratteri propri del Sacramento del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità: pertanto neanche l'autorità della Chiesa può sciogliere o annullare un valido matrimonio.

 

Piuttosto, i tribunali eccelesiastici possono accertare se il matrimonio impugnato sia valido o meno secondo il diritto canonico: se viene accertata l'invalidità per qualsiasi ragione, il matrimonio viene dicharato nullo, è come se non fosse mai stato celebrato.

 

Il giudice ecclesiastico quindi non scioglie o annulla il matrimonio, ma, se ne ricorrono i presupposti, ne dichiara la nullità: si limita quindi ad una pronuncia di mero accertamento che dichiara come non ci sia mai stato valido matrimonio.

In Italia, a seguito del Concordato tra lo Chiesa cattolica e lo Stato, al matrimonio canonico trascritto nei registri di stato civile italiano vengono riconosciuti gli stessi effetti che derivano dal matrimonio civile: si può affermare che il matrimonio cd. concordatario sia una delle forme possibili per la celebrazione valida a tutti gli effetti anche per lo Stato italiano. Ma il matrimonio cd. concordatario, pur avendo effetti anche nell'ordinamento giuridico dello Stato, resta sostanzialmente disciplinato dal diritto canonico. Pertanto è il giudice ecclesiastico competente a dichiararne la eventuale nullità. Dopo la delibazione da parte dell'autorità giudiziaria italiana, la sentenza canonica di nullità produce effetti anche in sede civile e il relativo matrimonio dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico è come se non fosse mai stato contratto anche per lo Stato.

 

 

 

   

   

   

 
         

     Ultimo aggiornamento di questa pagina 09/09/2012

 

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