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 La nullità del matrimonio

    

 

Can. 1095 CIC - Sono incapaci a contrarre matrimonio:

1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;

2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;

3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

 

Can. 1096 CIC - §1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale.

§2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.

 

Can. 1097 CIC - §1. L'errore di persona rende invalido il matrimonio.

§2. L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente.

 

Can. 1098 CIC - Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.

 

Can. 1099 CIC - L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà.

 

Can. 1100 CIC - Sapere o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude necessariamente il consenso matrimoniale.

 

Can. 1101 CIC  - §1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.

§2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.

 

Can. 1102 CIC - §1. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura.

§2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione.

§3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui al §2, se non con la licenza scritta dell'Ordinario del luogo.

 

Can. 1103 CIC - E' invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.

 

Can. 1104 CIC - §1. Per contrarre validamente il matrimonio è necessario che i contraenti siano presenti contemporaneamente, sia di persona sia tramite procuratore.

§2. Gli sposi manifestino il consenso matrimoniale con le parole; se però non possono parlare, lo facciano con segni equivalenti.

 

Can. 1105 CIC - §1. Per celebrare validamente il matrimonio tramite procuratore si richiede:

1) che vi sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata;

2) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico.

§2. Il mandato, perché sia valido, deve essere sottoscritto dal mandante e inoltre dal parroco o dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato o da un sacerdote delegato da uno di essi, o da almeno due testimoni; oppure deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile.

§3. Se il mandante non sa scrivere, lo si annoti nello stesso mandato e si aggiunga un altro testimone che firmi egli pure lo scritto; diversamente il mandato è invalido.

§4. Se il mandante, prima che il procuratore contragga in suo nome, revoca il mandato o cade in pazzia, il matrimonio è invalido, anche se lo ignoravano sia il procuratore sia l'altra parte contraente.

 

Can. 1106 CIC - È consentito contrarre matrimonio tramite interprete; tuttavia il parroco non vi assista se non gli consta della fedeltà dell'interprete.

 

Can. 1107 CIC - Anche se il matrimonio fu celebrato invalidamente a motivo di un impedimento o per difetto di forma, si presume che il consenso manifestato perseveri finché non consti della sua revoca.

 

Can. 1108 CIC - §1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui ai cann. 144, 1112, §1, 1116 e 1127, §§2-3.

§2. Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa.

 

Can. 1109 CIC - L'Ordinario del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza o decreto siano stati scomunicati o interdetti o sospesi dall'ufficio oppure dichiarati tali, in forza dell'ufficio assistono validamente, entro i confini del proprio territorio, ai matrimoni non solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purché almeno uno di essi sia di rito latino.

 

Can. 1110 CIC - L'Ordinario e il parroco personale, in forza dell'ufficio assistono validamente soltanto al matrimonio di coloro di cui almeno un contraente sia suddito nell'ambito della loro giurisdizione.

 

Can. 1111 CIC - §1. L'Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l'ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio.

§2. Perché sia valida, la delega della facoltà di assistere ai matrimoni deve essere data espressamente a persone determinate; e se si tratta di delega speciale, deve essere data anche per un matrimonio determinato; se poi si tratta di delega generale, deve essere concessa per iscritto.

 

 

 

 

   

   

   

 
         

     Ultimo aggiornamento di questa pagina 09/09/2012

 

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