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 Il tribunale della Rota Romana

    

 

Can. 1442 CIC - Il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l'orbe cattolico, e giudica o personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure per mezzo di giudici da lui delegati.

 

Can. 1443 CIC - Il tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli è la Rota Romana.

 

Can. 1444 CIC - §1. La Rota Romana giudica:

1) in seconda istanza le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;

2 in terza o ulteriore istanza le cause già giudicate dalla stessa Rota Romana e da qualunque altro tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato.

§2. Questo tribunale giudica anche in prima istanza le cause di cui al can. 1405, §3, o le altre cause che il Romano Pontefice sia motu proprio sia ad istanza delle parti avocò al suo tribunale ed affidò alla Rota Romana; e queste, la Rota stessa le giudica anche in seconda ed ulteriore istanza, salvo che nel rescritto di commissione non si sia disposto altrimenti.

 

Art. 126 Cost. Ap. Pastor Bonus

§ 1. Il tribunale della Rota Romana funge ordinariamente da istanza superiore del grado di appello presso la Sede apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore.

§ 2. Presso questo tribunale è costituito un ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. perciò esso riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del Vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, se del caso, la sottopone al Sommo Pontefice.

§ 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, congrua congruis referendo. (1)

 

Art. 127 Cost. Ap. Pastor Bonus

I giudici della Rota, dotati di provata dottrina e di esperienza e scelti dal Sommo Pontefice dalle varie parti del mondo, costituiscono un collegio; al medesimo tribunale presiede il decano nominato per un determinato periodo dal Sommo Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici.

 

Art. 128 Cost. Ap. Pastor Bonus

Il tribunale della Rota giudica:

1)· in seconda istanza, le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;

2)· in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo tribunale apostolico e da qualunque altro tribunale a meno che esse non siano passate in giudicato.

 

Art. 129 Cost. Ap. Pastor Bonus

§ 1. Il medesimo tribunale della Rota, inoltre, giudica in prima istanza:

1)· i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo;

2)· gli abati primati, o gli abati superiori di congregazioni monastiche e i superiori generali di istituti religiosi di diritto pontificio;

3)· le diocesi o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un superiore al di sotto del romano Pontefice;

4)· le cause che il romano Pontefice abbia affidato al medesimo tribunale.

§ 2. Giudica le medesime cause, se non sia previsto altrimenti, anche in seconda ed ulteriore istanza.

 

Art. 130 Cost. Ap. Pastor Bonus

Il tribunale della Rota Romana è retto da una sua propria legge.  

 

(1) Testo aggiornato al Motu Proprio di Benedetto XVI Quaerit semper del 30.08.2011, in vigore dal 01.10.2011, che trasferisce alla Rota le competenze in materia di matrimonio rato e non consumato e nullità dell'ordinazione

 

 

   

   

   

 
         

    Ultimo aggiornamento di questa pagina 09/09/2012

 

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