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 Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

    

 

Can. 1445 CIC - §1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica:

1) le querele di nullità, le richieste di restitutio in integrum ed altri ricorsi contro le sentenze rotali;

2) i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana rifiutò di ammettere a nuovo esame;

3) le eccezioni di sospetto ed altre cause contro gli Uditori della Rota Romana per gli atti posti durante l'esercizio delle loro funzioni;

4) i conflitti di competenza di cui al can. 1416.

§2. Lo stesso Tribunale dirime le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite, le altre controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia Romana e il conflitto di competenza tra gli stessi dicasteri.

§3. Spetta inoltre a questo supremo tribunale:

1) vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori;

2) prorogare la competenza dei tribunali;

3) promuovere ed approvare l'erezione dei tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439.

 

Art. 121 Cost. Ap. Pastor Bonus

La Segnatura Apostolica, oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

 

Art. 122 Cost. Ap. Pastor Bonus

Il Tribunale della Segnatura Apostolica giudica:

1)· le querele di nullità e le richieste di restitutio in integrum contro le sentenze della Rota romana;

2)· i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa da parte della Rota romana;

3)· le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota romana per atti compiuti nell'esercizio della loro funzione;

4)· i conflitti di competenza tra tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale d'appello.

 

Art. 123 Cost. Ap. Pastor Bonus

§ 1. Inoltre, la Segnatura Apostolica giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta giorni utili, contro singoli atti amministrativi sia posti da dicasteri della Curia romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.

§ 2. In questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo.

§ 3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad esso deferite dal romano Pontefice o dai dicasteri della Curia romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi dicasteri.

 

Art. 124 Cost. Ap. Pastor Bonus

Al medesimo tribunale della segnatura compete anche di:

1)· esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e prendere misure, se necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori;

2)· giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;

3)· prorogare la competenza dei tribunali di grado inferiore;

4)· concedere l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l'erezione di tribunali interdiocesani.

 

Art. 125 Cost. Ap. Pastor Bonus

La Segnatura apostolica è retta da una sua propria legge.

 

 

   

   

   

 
         

    Ultimo aggiornamento di questa pagina 09/09/2012

 

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