I Tribunali nella Chiesa

La Chiesa ha un proprio ordinamento giuridico costituito dal diritto canonico. Ha quindi anche una propria struttura giudiziaria per giudicare sulla corretta applicazione del diritto. La facoltà di ius dicere, ossia di giudicare e dirimere le controversie applicando il diritto, è parte della potestà di giurisdizione.

In quanto parte della potestà personale e piena di governo, la potestà giudiziale appartiene in modo proprio agli organi gerarchici capitali (il Papa e i Vescovi, nei rispettivi ambiti). Tuttavia la potestà giudiziale si esercita normalmente in modo vicario attraverso uffici e strutture stabilmente costituite (i tribunali ecclesiastici) per un determinato ambito di competenza territoriale o personale.

Ai sensi del can. 221 CIC è diritto dei fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto.

Secondo il can. 1401 CIC, la Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica: 1) le cause che riguardano cose spirituali e annesse alle spirituali; 2) la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto concerne lo stabilirne la colpa ed infliggere pene ecclesiastiche.

Oggetto del giudizio canonico, secondo il can. 1400 CIC, sono: 1) i diritti di persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare [cause contenziose]; 2) i delitti per quanto riguarda l’irrogazione e la dichiarazione della pena [cause penali]; 3) le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa, che possono tuttavia essere deferite solo al Superiore o al tribunale amministrativo [controversie amministrative].

Tutti i tribunali della Chiesa sono disciplinati dalle norme del Codice di diritto canonico, salve le norme dei tribunali della Sede Apostolica (can. 1402 CIC).

Il can. 1404 CIC prevede che la Sede Apostolica non possa essere giudicata da nessuno.

Qualunque fedele, in forza del primato del Romano Pontefice, ha diritto di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure d’introdurla direttamente davanti ad essa (can. 1417 CIC).

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IL TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA

Can. 1442 CIC – Il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l’orbe cattolico, e giudica o personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure per mezzo di giudici da lui delegati.

Can. 1443 CIC – Il tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli è la Rota Romana.

Can. 1444 CIC – §1. La Rota Romana giudica: 1) in seconda istanza le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; 2 in terza o ulteriore istanza le cause già giudicate dalla stessa Rota Romana e da qualunque altro tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato.

§2. Questo tribunale giudica anche in prima istanza le cause di cui alcan. 1405, §3, o le altre cause che il Romano Pontefice sia motu proprio sia ad istanza delle parti avocò al suo tribunale ed affidò alla Rota Romana; e queste, la Rota stessa le giudica anche in seconda ed ulteriore istanza, salvo che nel rescritto di commissione non si sia disposto altrimenti.

Art. 126 Cost. Ap. Pastor Bonus

§ 1. Il tribunale della Rota Romana funge ordinariamente da istanza superiore del grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore.

§ 2. Presso questo tribunale è costituito un ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l’esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. perciò esso riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del Vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, se del caso, la sottopone al Sommo Pontefice.

§ 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, congrua congruis referendo (1).

Art. 127 Cost. Ap. Pastor Bonus

I giudici della Rota, dotati di provata dottrina e di esperienza e scelti dal Sommo Pontefice dalle varie parti del mondo, costituiscono un collegio; al medesimo tribunale presiede il decano nominato per un determinato periodo dal Sommo Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici.

Art. 128 Cost. Ap. Pastor Bonus

Il tribunale della Rota giudica: 1) in seconda istanza, le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; 2) in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo tribunale apostolico e da qualunque altro tribunale a meno che esse non siano passate in giudicato.

Art. 129 Cost. Ap. Pastor Bonus

§ 1. Il medesimo tribunale della Rota, inoltre, giudica in prima istanza: 1) i vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal vescovo; 2) gli abati primati, o gli abati superiori di congregazioni monastiche e i superiori generali di istituti religiosi di diritto pontificio; 3) le diocesi o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un superiore al di sotto del Romano Pontefice; 4) le cause che il Romano Pontefice abbia affidato al medesimo tribunale.

§ 2. Giudica le medesime cause, se non sia previsto altrimenti, anche in seconda ed ulteriore istanza.

Art. 130 Cost. Ap. Pastor Bonus

Il tribunale della Rota Romana è retto da una sua propria legge.

(1) Testo aggiornato al Motu Proprio di Benedetto XVI “Quaerit semper” del 30.08.2011, in vigore dal 01.10.2011, che trasferisce alla Rota le competenze in materia di matrimonio rato e non consumato e nullità dell’ordinazione.

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IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Can. 1445 CIC – §1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica: 1) le querele di nullità, le richieste di restitutio in integrum ed altri ricorsi contro le sentenze rotali; 2) i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana rifiutò di ammettere a nuovo esame; 3) le eccezioni di sospetto ed altre cause contro gli Uditori della Rota Romana per gli atti posti durante l’esercizio delle loro funzioni; 4) i conflitti di competenza di cui al can. 1416.

§2. Lo stesso Tribunale dirime le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite, le altre controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia Romana e il conflitto di competenza tra gli stessi dicasteri.

§3. Spetta inoltre a questo supremo tribunale: 1) vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori; 2) prorogare la competenza dei tribunali; 3) promuovere ed approvare l’erezione dei tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439.

Art. 121 Cost. Ap. Pastor Bonus

La Segnatura Apostolica, oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Art. 122 Cost. Ap. Pastor Bonus

Il Tribunale della Segnatura Apostolica giudica: 1) le querele di nullità e le richieste di restitutio in integrum contro le sentenze della Rota Romana; 2) i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa da parte della Rota Romana; 3) le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota Romana per atti compiuti nell’esercizio della loro funzione; 4) i conflitti di competenza tra tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale d’appello.

Art. 123 Cost. Ap. Pastor Bonus

§ 1. Inoltre, la Segnatura Apostolica giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta giorni utili, contro singoli atti amministrativi sia posti da dicasteri della Curia romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.

§ 2. In questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l’atto illegittimo.

§ 3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia Romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi dicasteri.

Art. 124 Cost. Ap. Pastor Bonus

Al medesimo tribunale della Segnatura compete anche di: 1) esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e prendere misure, se necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori; 2) giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana; 3) prorogare la competenza dei tribunali di grado inferiore; 4)· concedere l’approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l’erezione di tribunali interdiocesani.

Art. 125 Cost. Ap. Pastor Bonus

La Segnatura Apostolica è retta da una sua propria legge.

 

I TRIBUNALI ECCLESIASTICI LOCALI
A) DI PRIMA ISTANZA

Can. 1419 CIC – §1. In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono.

§2. Se poi si tratta di diritti o di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo, giudica in primo grado il tribunale di appello.

Can. 1420 CIC – §1. Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a meno che l’esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti.

§2. Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé.

§3. Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti Vicari giudiziali aggiunti o Vice-officiali.

§4. Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e che non abbiano meno di trent’anni.

§5. Essi non cessano dall’incarico quando la sede si rende vacante, né possono essere rimossi dall’Amministratore diocesano; venendo però il nuovo Vescovo devono essere riconfermati.

Can. 1421 CIC – §1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani chierici.

§2. La Conferenza Episcopale può permettere che anche dei fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisca, uno può essere assunto a formare un collegio.

§3. I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati.

Can. 1423 CIC – §1. Più Vescovi diocesani possono concordemente, con l’approvazione della Sede Apostolica, costituire nelle loro diocesi un unico tribunale di prima istanza, in luogo dei tribunali diocesani di cui ai cann. 1419-1421; nel qual caso a quel gruppo di Vescovi o al Vescovo da essi designato competono tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il proprio tribunale.

§2. I tribunali di cui al §1, possono essere costituiti per tutte le cause oppure soltanto per determinati generi di cause.

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B) DI SECONDA ISTANZA

Can. 1438 CIC – Fermo restando il disposto del can. 1444, §1, n. 1:

1) dal tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita, salvo il disposto del can. 1439;

2) nelle cause trattate in prima istanza avanti al Metropolita si appella al tribunale che egli stesso abbia, con l’approvazione della Sede Apostolica, stabilmente designato;

3) per le cause fatte avanti al Superiore provinciale il tribunale di seconda istanza è presso il Moderatore supremo; per le cause fatte avanti all’Abate locale è presso l’Abate superiore della congregazione monastica.

Can. 1439 CIC – §1. Se fu costituito un tribunale unico di prima istanza per più diocesi, a norma del can. 1423, la Conferenza Episcopale deve costituire con l’approvazione della Sede Apostolica un tribunale di seconda istanza, a meno che tutte quelle diocesi non siano suffraganee della stessa archidiocesi.

§2. La Conferenza Episcopale può costituire, con la approvazione della Sede Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza, anche oltre i casi di cui al §1.

§3. Per quanto riguarda i tribunali di seconda istanza di cui ai §§1 e 2, la Conferenza Episcopale o il Vescovo da essa designato hanno tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il suo tribunale.

Can. 1440 CIC – Se la competenza relativa al grado di giudizio non viene osservata a norma dei cann. 1438 e 1439, l’incompetenza del giudice è assoluta.

Can. 1441 CIC – Il tribunale di seconda istanza deve essere costituito alla stessa maniera del tribunale di prima istanza. Se tuttavia nel primo grado di giudizio secondo il can. 1425, §4, emanò la sentenza un giudice unico, il tribunale di seconda istanza proceda collegialmente.