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	<title>Ius Canonicum &#187; Articoli</title>
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	<description>Il sito web del diritto canonico</description>
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		<title>Gli effetti della riforma operata dal M.P. Mitis Iudex: le riflessioni degli esperti</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 14:23:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Come noto, l&#8217;8 dicembre 2015 è entrato in vigore il M.P. Mitis Iudex, promulgato da Papa Francesco il precedente 15 agosto, che riforma alcuni importanti aspetti del processo canonico di nullità matrimoniale, in particolare abolendo la necessità di una doppia pronuncia conforme per l&#8217;esecutività di una sentenza di nullità e attribuendo una maggiore responsabilità ai Vescovi diocesani</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come noto, l&#8217;8 dicembre 2015 è entrato in vigore il M.P. <em>Mitis Iudex</em>, promulgato da Papa Francesco il precedente 15 agosto, che riforma alcuni importanti aspetti del processo canonico di nullità matrimoniale, in particolare abolendo la necessità di una doppia pronuncia conforme per l&#8217;esecutività di una sentenza di nullità e attribuendo una maggiore responsabilità ai Vescovi diocesani come giudici, soprattutto nei casi in cui troverà applicazione il nuovo <em>processus brevior</em><strong>. </strong>La dottrina e gli operatori si interrogano sul significato di questa riforma e sugli effetti che potrà determinare, soprattutto per quanto riguarda l&#8217;Italia, dove, per le cause matrimoniali, esiste una sistema di circoscrizioni giudiziarie sovradiocesane che fanno capo ai Tribunali ecclesiastici regionali.</p>
<p><span id="more-1696"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver dato spazio agli orientamenti espressi dal Pontificio consiglio per i testi legislativi su alcune questioni sollevate dalla riforma (<a title="Orientamenti PCTL" href="/alcuni-primi-chiarimenti-del-pontificio-consiglio-per-i-testi-legislativi-sulla-riforma-del-processo-matrimoniale/" target="_blank">leggi qui</a>), ad utilità soprattutto degli operatori del settore e di quanti vogliono approfondire le implicazioni concrete derivanti dal M.P. <em>Mitis Iudex</em>, raccogliamo di seguito alcuni tra i primi interventi della migliore dottrina che si è espressa su questa materia.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: left;"><a href="/wp-content/uploads/2015/11/Llobell_Lumsa.pdf"><strong>JOAQUIN LLOBELL &#8211; Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. <em>Mitis Iudex</em></strong> (Relazione Convegno LUMSA, 30 novembre 2015, dal sito web della Consociatio)</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="/wp-content/uploads/2015/11/Moneta_Lumsa.pdf"><strong>PAOLO MONETA &#8211; La dinamica processuale nel M.P. <em>Mitis Iudex</em></strong> (Relazione Convegno LUMSA, 30 novembre 2015, dal sito web della Consociatio)</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="/wp-content/uploads/2015/11/delpozzo.m._statochiese.pdf"><strong>MASSIMO DEL POZZO  &#8211; L&#8217;organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del M.P. <em>Mitis Iudex</em></strong> (dal sito web www. statoechiese.it)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Misericordia e diritto nel matrimonio: gli interventi al Convegno della PUSC</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 10:11:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Sono on-line gli interventi del Convegno del 22 maggio 2014 tenutosi presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma sul tema “Misericordia e diritto nel matrimonio”. Anche in previsione del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia la giornata di studi della PUSC ha stimolato la riflessione sulla rilevanza della misericordia nel diritto matrimoniale canonico, tenuto</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono on-line gli interventi del Convegno del 22 maggio 2014 tenutosi presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma sul tema “Misericordia e diritto nel matrimonio”. Anche in previsione del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia la giornata di studi della PUSC ha stimolato la riflessione sulla rilevanza della misericordia nel diritto matrimoniale canonico, tenuto conto delle attuali sfide pastorali riguardanti la famiglia. Dopo una relazione teologica e un’altra canonistica sulla questione del rapporto tra misericordia e giustizia, sono stati esaminati quattro aspetti della prassi della Chiesa in materia: l’ammissione alle nozze, l’accompagnamento delle famiglie, specialmente di quelle in crisi, i processi di nullità matrimoniale e la pastorale dei fedeli divorziati risposati civilmente.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-638"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><a title="Errazuriz" href="http://www.pusc.it/sites/default/files/can/140522giornata/doc/Errazuriz.pdf" target="_blank"><strong>Introduzione</strong></a>, di Carlos José ERRAZURIZ</p>
<p><a title="Biju-Duval" href="http://www.pusc.it/sites/default/files/can/140522giornata/doc/BijuDuval.pdf" target="_blank"><strong>Gesù Cristo giusto e</strong> <strong>misericordioso</strong></a><strong>,</strong> di Denis BIJU-DUVAL</p>
<p><a title="Baura" href="http://www.pusc.it/sites/default/files/can/140522giornata/doc/Baura.pdf" target="_blank"><strong>Misericordia, <em>oikonomia</em> e diritto nel sistema matrimoniale canonico</strong></a>, di Eduardo BAURA  (<a title="Baura_en" href="http://www.pusc.it/sites/default/files/can/140522giornata/doc/BAURA_en.pdf" target="_blank">versione inglese</a>)</p>
<p><a title="Ejeh" href="http://www.pusc.it/sites/default/files/can/140522giornata/doc/Ejeh.pdf" target="_blank"><strong>Ammissione alle nozze. La &#8216;misericordia preventiva&#8217; nella normativa e nella pastorale prematrimoniali</strong></a>, di Benedict EJEH</p>
<p><a title="Llobell" href="http://www.pusc.it/sites/default/files/can/140522giornata/doc/Llobell.pdf" target="_blank"><strong>La pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo</strong></a>, di Joaquín LLOBELL</p>
<p><a title="Bianchi" href="http://www.pusc.it/sites/default/files/can/140522giornata/doc/Bianchi.pdf"><strong>L&#8217;accompagnamento della famiglia, soprattutto in situazioni di crisi</strong></a>, di Paolo BIANCHI</p>
<p><a title="Scoch" href="http://www.pusc.it/sites/default/files/can/140522giornata/doc/Schoch.pdf" target="_blank"><strong>Giustizia e misericordia nel processo di nullità matrimoniale. Due principi incompatibili?</strong></a>, di Nikolaus SCHOCH</p>
<p><a title="Ortiz" href="http://www.pusc.it/sites/default/files/can/140522giornata/doc/Ortiz.pdf" target="_blank"><strong>La pastorale dei fedeli divorziati risposati civilmente e la loro chiamata alla santità</strong></a>, di Miguel Á. ORTIZ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt; <a title="Atti giornata PUSC 2014" href="http://www.pusc.it/can/140522giornata/doc" target="_blank">Vai al sito della PUSC dedicato</a></p>
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		<title>Joaquin Llobell. Il giusto processo penale nella Chiesa</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 17:28:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Alcune riflessioni sul &#8220;nuovo sistema di procedura penale&#8221; che, in poco tempo, ha modificato profondamente quello precedente, per capire cosa implichi il giusto processo nella Chiesa, in particolare in materia penale e disciplinare. Proponiamo sull&#8217;argomento un articolo del Prof. Mons. Joaquín Llobell, Ordinario di Diritto processuale canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce e</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alcune riflessioni sul &#8220;nuovo sistema di procedura penale&#8221; che, in poco tempo, ha modificato profondamente quello precedente, per capire cosa implichi il giusto processo nella Chiesa, in particolare in materia penale e disciplinare. Proponiamo sull&#8217;argomento un articolo del Prof. Mons.<strong> Joaquín Llobell</strong>, Ordinario di Diritto processuale canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce e Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per gentile concessione dell&#8217;Autore e con l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Editore della Rivista &#8220;Archivio Giuridico&#8221; Dott. Marco Mucchi (Modena, 10.06.2013).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-267"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;"><strong>.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="/wp-content/uploads/2014/07/LLOBELL-Giusto-processo-prima-parte.pdf">LLOBELL &#8211; Il giusto processo penale nella Chiesa (prima parte)</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="/wp-content/uploads/2014/07/LLOBELL-Il-giusto-processo-penale-della-Chiesa-e-gli-interventi-recenti-della-Santa-Sede-seconda-parte.pdf">LLOBELL &#8211; Il giusto processo penale della Chiesa (seconda parte)</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Estratto da &#8220;<em>Archivio Giuridico</em> Filippo Serafini&#8221;, CCXXXII (2012), pp. 165-224 e pp. 293-357</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/joaquin-llobell-giusto-processo-penale-chiesa-gli-interventi-recenti-santa-sede/">Joaquin Llobell. Il giusto processo penale nella Chiesa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
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		<title>Giuseppe Sciacca. Principio di legalità e ordinamento canonico</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 17:17:51 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Se taluni istituti giuridici, quali l&#8217;aequitas e l&#8217;epicheia, sono peculiarissimi del diritto canonico sino a indurre qualche studioso a escluderne ogni derivazione concettuale e financo ogni tangenza con gli analoghi istituti rinvenibili in ambito civilistico, viceversa il principio di legalità, suapte natura, appare essenziale di ogni ordinamento giuridico. Si può pertanto ritenere comune agli ordinamenti</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/giuseppe-sciacca-principio-legalita-ordinamento-canonico/">Giuseppe Sciacca. Principio di legalità e ordinamento canonico</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se taluni istituti giuridici, quali l&#8217;<em>aequitas</em> e l&#8217;<em>epicheia</em>, sono peculiarissimi del diritto canonico sino a indurre qualche studioso a escluderne ogni derivazione concettuale e financo ogni tangenza con gli analoghi istituti rinvenibili in ambito civilistico, viceversa il principio di legalità, <em>suapte natura</em>, appare essenziale di ogni ordinamento giuridico. Si può pertanto ritenere comune agli ordinamenti civili e all&#8217;ordinamento canonico il concetto di un principio di legalità che, per così dire, è immanente alla stessa norma e ad essa preesiste: tale concetto comune risiede nella centralità della dignità della persona umana. Proponiamo sull&#8217;argomento un articolo di S.E. Mons.<strong> Giuseppe Sciacca</strong>, Vescovo titolare di Fondi, Segretario aggiunto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per gentile concessione dell&#8217;Autore.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-261"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2014/07/SCIACCA-Principio-di-legalità-e-ordinamento-canonico.pdf">SCIACCA &#8211; Principio di legalità e ordinamento canonico</a></strong></p>
<p>Estratto da &#8220;<em>Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Sebastiano Villeggiante</em>&#8220;, pp. 183-194</p>
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		<title>Eduardo Baura. Profili giuridici dell&#8217;arte di legiferare nella Chiesa</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 17:10:18 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Forse non è stata riconosciuta abbastanza l&#8217;importanza che nel diritto in generale, ma soprattutto nel diritto canonico, ha avuto il Tratatto sulla legge di San Tommaso d&#8217;Aquino, ove è contenuta la celebre definzione di legge &#8220;rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata&#8221;. Il compito del legislatore è dunque quello di</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/eduardo-baura-profili-giuridici-dellarte-legiferare-chiesa/">Eduardo Baura. Profili giuridici dell&#8217;arte di legiferare nella Chiesa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Forse non è stata riconosciuta abbastanza l&#8217;importanza che nel diritto in generale, ma soprattutto nel diritto canonico, ha avuto il Tratatto sulla legge di San Tommaso d&#8217;Aquino, ove è contenuta la celebre definzione di legge &#8220;rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata&#8221;. Il compito del legislatore è dunque quello di stabilire un&#8217;ordinazione della vita sociale che conduca la comunità verso il suo bene. Ma per poter portare a termine una siffatta operazione occorre prima di tutto &#8220;saperla fare&#8221;, cioè avere l&#8217;arte di legiferare. Proponiamo sull&#8217;argomento un articolo del Prof. Rev.<strong> Eduardo Baura</strong>, Ordinario di Parte generale del diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce, per gentile concessione dell&#8217;Autore.</p>
<p><span id="more-258"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2014/07/BAURA-Profili-giuridici-dellarte-di-legiferare-nella-Chiesa.pdf">BAURA &#8211; Profili giuridici dell&#8217;arte di legiferare nella Chiesa</a></strong></p>
<p>Estratto da &#8220;<em>Ius Ecclesiae</em>&#8220;, XIX (2007), pp. 13-36</p>
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		<title>Eduardo Baura. Pastorale e diritto nella Chiesa</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 17:03:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>E&#8217; noto come negli anni dell&#8217;immediato post-Concilio esistesse una riluttanza, quando non un&#8217;aperta opposizione, alla presenza stessa del diritto nella Chiesa. Parte di questo tipo di antigiuridismo si manifestava nella pretesa opposizione tra le esigenze pastorali e quelle giuridiche. Sembra potersi affermare oggi che la tendenza a rifiutare il diritto canonico o ad etichettarlo come</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; noto come negli anni dell&#8217;immediato post-Concilio esistesse una riluttanza, quando non un&#8217;aperta opposizione, alla presenza stessa del diritto nella Chiesa. Parte di questo tipo di antigiuridismo si manifestava nella pretesa opposizione tra le esigenze pastorali e quelle giuridiche. Sembra potersi affermare oggi che la tendenza a rifiutare il diritto canonico o ad etichettarlo come ostacolo all&#8217;azione pastorale sia sostanzialmente superata. Proponiamo sull&#8217;argomento un articolo del Prof. Rev.<strong> Eduardo Baura</strong>, Ordinario di Parte generale del diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce, per gentile concessione dell&#8217;Autore.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-252"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="/wp-content/uploads/2014/07/BAURA-Pastorale-e-diritto-nella-Chiesa.pdf">E. BAURA &#8211; Pastorale e diritto nella Chiesa</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Estratto da &#8220;<em>Vent&#8217;anni di esperienza canonica 1983-2003</em>&#8220;, pp. 159-180</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/eduardo-baura-pastorale-diritto-chiesa/">Eduardo Baura. Pastorale e diritto nella Chiesa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
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		<item>
		<title>Giorgio Corbellini. Il Sinodo diocesano: natura, finalità e oggetto (can. 460 CIC)</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/giorgio-corbellini-sinodo-diocesano-natura-finalita-oggetto-can-460-cic/</link>
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		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 16:52:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[sinodo]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>&#8220;Il Sinodo diocesano è l&#8217;assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, secondo quanto previsto dai canoni del Codice&#8221;. Così si esprime il can. 460 del CIC in materia di sinodo diocesano, organo giuridico ausiliare del Vescovo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/giorgio-corbellini-sinodo-diocesano-natura-finalita-oggetto-can-460-cic/">Giorgio Corbellini. Il Sinodo diocesano: natura, finalità e oggetto (can. 460 CIC)</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Il Sinodo diocesano è l&#8217;assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, secondo quanto previsto dai canoni del Codice&#8221;. Così si esprime il can. 460 del CIC in materia di sinodo diocesano, organo giuridico ausiliare del Vescovo. Il contributo chiarisce la portata del canone in questione, approfondendo in particolare la natura, la finalità e l&#8217;oggetto del sinodo diocesano. L&#8217;articolo è tratto dal volume &#8220;Il sinodo diocesano nel nuovo Codex iuris canonici&#8221; di S.E. Mons.<strong> Giorgio Corbellini</strong>, Presidente dell&#8217;Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), per gentile concessione dell&#8217;Autore. Il volume può essere acquistato a richiesta sul nostro sito.</p>
<p><span id="more-243"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2014/07/Corbellini-Il-Sinodo-diocesano.pdf">G. CORBELLINI &#8211; Il Sinodo diocesano: natura, finalità e oggetto (can. 460 CIC)</a> </strong></p>
<p>Estratto dal volume &#8220;<em>Il Sinodo diocesano nel nuovo Codex iuris canonici</em>&#8220;</p>
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		<title>Hanna Alvan. La benedizione e il ministro del matrimonio nel diritto orientale</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 16:02:12 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>E&#8217; proprio nel senso del sacro nella tradizione orientale, sia nel concetto teologico stesso della natura dei sacramenti, sia nella celebrazione di questi sacramenti, che risiede l&#8217;essenziale differenza fra il matrimonio nella Chiesa Latina e il matrimonio nelle Chiese Orientali. E per questo che non c&#8217;è matrimonio nelle Chiese Orientali, senza un rito sacro (can.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; proprio nel senso del sacro nella tradizione orientale, sia nel concetto teologico stesso della natura dei sacramenti, sia nella celebrazione di questi sacramenti, che risiede l&#8217;essenziale differenza fra il matrimonio nella Chiesa Latina e il matrimonio nelle Chiese Orientali. E per questo che non c&#8217;è matrimonio nelle Chiese Orientali, senza un rito sacro (can. 828 CCEO), dove la presenza attiva del ministro sacro costituisce un elemento essenziale indispensabile per la validità. Proponiamo sull&#8217;argomento un contributo di S.E. Mons.<strong> Hanna Alwan</strong>, Vescovo maronita, su gentile concessione dell&#8217;Autore, tratto da &#8220;La condizione nella tradizione orientale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-228"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;"><strong>.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="/wp-content/uploads/2014/07/ALWAN-La-benedizione-e-il-ministro-del-sacramento-del-matrimonio-nel-diritto-orientale.pdf">H. ALWAN &#8211; La benedizione e il ministro del sacramento del matrimonio nel diritto orientale</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Estratto da &#8220;<em>La condizione nella tradizione orientale</em>&#8220;, per gentile concessione dell&#8217;Autore</p>
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		<title>Antoni Stankiewicz. L&#8217;interpretazione del diritto nel &#8220;sentire cum Ecclesia&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 15:38:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Nella sua allocuzione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario al Tribunale della Rota Romana tenuta il 21 gennaio 2012, Benedetto XVI ha parlato dell’interpretazione della legge canonica e della sua importanza per una corretta applicazione del diritto. &#8220;L&#8217;interpretazione della legge canonica &#8211; ha affermato il Pontefice &#8211; deve avvenire nella Chiesa. Non si tratta di una mera</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella sua allocuzione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario al Tribunale della Rota Romana tenuta il 21 gennaio 2012, Benedetto XVI ha parlato dell’interpretazione della legge canonica e della sua importanza per una corretta applicazione del diritto.<em> &#8220;</em>L&#8217;interpretazione della legge canonica &#8211; ha affermato il Pontefice &#8211; deve avvenire nella Chiesa. Non si tratta di una mera circostanza esterna, ambientale: è un richiamo allo stesso <i>humus</i> della legge canonica e delle realtà da essa regolate (&#8230;). La maturità cristiana conduce ad amare sempre più la legge e a volerla comprendere ed applicare con fedeltà&#8221;. Sulle parole del Papa proponiamo alcune considerazioni del Decano della Rota, S.E. Mons. <strong>Antoni Stankiewicz</strong>, gentilmente concesse nell’ambito dei corsi dello <em>Studium Rotale</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-220"></span></p>
<p style="text-align: justify;">*     *     *     *     *    *    *     *     *     *</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la materia dell’interpretazione della legge da parte del giudice, nel Codice abbiamo il can. 16, §. 3 che si riferisce proprio all’interpretazione a modo di sentenza giudiziale che, come quella fatta per atto amministrativo, non ha forza di legge e obbliga soltanto le persone e dispone delle cose per cui è stata data.</p>
<p style="text-align: justify;">Il can. 17 chiarisce come le leggi canoniche sono da interpretarsi “secondo il significato proprio delle parole”, ma le parole non hanno sempre un senso del tutto univoco: la sentenza interpreta la legge e di qui la grande importan-za della questione della “creatività” dell’interpretazione, richiamata dal Romano Pontefice nella sua allocuzione alla Rota all’apertura dell’anno giudiziario.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’attività interpretativa è sempre necessario tenere in considerazione il fondamento del diritto canonico.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso concetto era stato espresso da Benedetto XVI nel suo discorso al parlamento tedesco, in riferimento al diritto secolare: la legge giusta, sia civile che canonica, deve essere fondata nel diritto naturale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’interpretare le norme canoniche non si può prescindere quindi dal diritto divino, naturale e rivelato, e dai fondamenti teologici del diritto canonico: in questo senso, per questa peculiarità, non appare opportuna ai fini della comprensione del fenomeno una comparazione con i sistemi giuridici degli altri ordinamenti statali.</p>
<p style="text-align: justify;">L’interpretazione della legge canonica trova un limite in quello che è il fondamento stesso del diritto canonico, quindi nel diritto divino e nel Magistero della Chiesa, che non si identifica nelle sole pronunce dogmatiche ma si estende più in generale ai suoi insegnamenti. In questo senso, per la corretta interpretazione delle norme soprattutto in ambito di diritto matrimoniale, hanno di certo grande rilievo le allocuzioni del Romano Pontefice alla Rota.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello che è più importante è che nell’interpretazione il massimo rilievo sia dato agli elementi essenziali e fondamentali del diritto canonico, in quanto espressione del diritto divino.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo il Papa nel suo discorso ha esortato non solo i giudici che applicano le leggi e pronunciano le sentenze, ma tutti gli operatori del diritto, ad interpretare la legge canonica nell’ambito del “sentire cum Ecclesia”.</p>
<p style="text-align: justify;">© Riproduzione riservata &#8211; <em>www.iuscanonicum.it</em></p>
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		<title>L&#8217;interpretazione per la retta applicazione del diritto</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 15:19:47 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Benedetto XVI]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Benedetto XVI all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 del Tribunale della Rota Romana, nel discorso tenuto il 21 gennaio, ha trattato un argomento spesso non preso sufficientemente in considerazione, ma assolutamente essenziale nella concreta vita e applicazione del diritto, ovvero il tema dell’interpretazione della legge canonica. L’interpretazione è infatti lo snodo ineliminabile attraverso cui il diritto astrattamente</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Benedetto XVI all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 del Tribunale della Rota Romana, nel discorso tenuto il 21 gennaio, ha trattato un argomento spesso non preso sufficientemente in considerazione, ma assolutamente essenziale nella concreta vita e applicazione del diritto, ovvero il tema dell’interpretazione della legge canonica. L’interpretazione è infatti lo snodo ineliminabile attraverso cui il diritto astrattamente posto dal legislatore per il bene comune trova concreta applicazione nei casi specifici. A ben vedere infatti nella realtà non esiste un diritto puro, astratto che trova applicazione di per se stesso, ma al contrario nelle diverse fattispecie viene applicato sempre il diritto che <em>hic et nunc</em> l’opera ermeneutica del giudice arriva ad individuare come il più appropriato nel singolo caso venuto al suo esame.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-218"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Da un punto di vista logico, il procedimento seguito ogni volta che si applica una qualsiasi norma giuridica è simile allo schema di un sillogismo: esiste un ordinamento fatto di norme generali e astratte e una singola fattiscecie concreta. Qualora il fatto concreto venga ricondotto nell’ambito della norma generale si producono gli effetti giuridici previsti dalla norma stessa nel caso di specie. Il termine tecnico usato in questo caso è quello di <em>sussunzione</em>: come la premessa minore viene fatta rientrare nella premessa maggiore per arrivare ad una conseguenza, così la fattispecie concreta viene riassunta nella norma astratta, per determinare conseguentemente su quel caso gli effetti voluti dalla norma stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia se in termini logici la questione è così inquadrata correttamente, da un punto di vista pratico sorgono non poche difficoltà. Infatti determinare se una data norma (e quindi la produzione in concreto degli effetti giuridici da essa previsti) debba trovare applicazione in concreto è sempre e solo frutto di un’interpretazione del giudice che deve leggere la disposizione, dargli un senso e verificare se nell’estensione del suo ambito di operatività rientri anche il caso sottoposto alla sua decisione. Ne discende che una stessa identica norma può paradossalmente trovare o meno applicazione, o avere comunque applicazioni diverse, a seconda della diversa interpretazione che ad essa venga eventualmente data dai Tribunali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta ineludibilmente di un punto fondamentale che, se non sufficientemente chiarito, porta a metttere in crisi il ruolo stesso del diritto e la sua funzione ordinatrice per la società ed il bene comune. Anche il migliore ordinamento infatti, se interpretato in maniera sbagliata, può portare ad effetti nefasti. Disapplicare una norma o viceversa esigerne un’osservanza ultronea è sempre e solo conseguenza di un’opera interpretativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Interpretare la legge significa darle un senso, valutarne la portata, deciderne la rilevanza per il caso concreto: non si tratta mai di un’operazione ermeneutica fine a stessa, come sarebbe quella di un testo letterario, quanto piuttosto di un’attività eminentemente pratica. L’interpretazione della legge porta infatti come conseguenza il prodursi di effetti giuridici.</p>
<p style="text-align: justify;">La determinazione se una data norma (e quindi i suoi effetti) trovino spazio <em>hic et nunc</em> è una <em>operazione eminentemente soggettiva</em> e come tale sfugge ad una predeterminazione assoluta, lasciata inevitabilmente alla prudente valutazione del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco perchè per evitare arbitri è lo stesso ordinamento a porre da se stesso, per quanto possibile, trattandosi comunque di criteri logici, le regole su come debba essere condotta la fase ermeneutica, per evitare che il diritto e la certezza che esso deve garantire per l’ordinato vivere sociale possa essere di fatto lasciato al sentire del singolo giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Se questo è vero per qualsiasi ordinamento giuridico, lo è ancor più per l’ordinamento canonico ove, come ha ricordato il Papa, è evidente “l’incidenza che esso ha per la <em>salus animarum</em> del Popolo di Dio”.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’ordinamento canonico pone dunque i criteri logici mediante i quali l’intero sistema normativo deve essere interpretato. La relativa previsione è contenuta al can. 17 CIC, secondo cui le leggi sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole, considerato nel testo e contesto, e quando ancora si mostrassero ambigue, si deve ricorere a luoghi paralleli, al fine e alle circostanze della legge e all’intendimento del legislatore. Seguendo queste indicazioni il giudice è chiamato a compiere l’interpretazione canonica, diretta a dare significato concreto alla norma che altrimenti rimane un mero enunciato letterario, per una sua adeguata applicazione. Il canone sitato fa riferimento ad un concorso di criteri ben noti alla teoria generale del diritto: l’interpretazione letterale (senso proprio delle parole), quella contestuale e sistematica (parole lette nel testo e contesto, alla luce dei principi genarali e della altre norme poste dallo stesso ordinamento), quella analogica (riferimento a casi simili o materie analoghe) e quella teleologica (fine voluto dal legislatore o <em>ratio legis</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, come è evidente, trattandosi di un’operazione che resta soggettiva, nonostante questi criteri peraltro inevitabilmente generici, l’interpretazione rimane un’attività elastica in cui si corre il rischio di cortocircuito dell’intero sistema giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Storicamente, ci sono state due opposte impostazioni nell’affrontare la questione: per la scuola del positivismo giuridico il giudice non è che la “bocca della legge”, come insegna Montesquieu, la sua opera interpretatrice non avrebbe alcun margine di soggettività ed il sillogismo giuridico sarebbe identico a quello matematico. Il preconcetto ideologico che vizia questa impostazione giacobina è evidente nel fatto stesso che la realtà non può essere imbrigliata in termini completi all’interno delle maglie normative dell’ordinamento giuridico. Anche il noto brocardo latino per cui <em>in claris non fit interpretatio</em>, presuppone comunque una valutazione soggettiva di cosa e fino a che punto sia chiaro.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impostazione opposta è quella del giudice creatore del diritto: l’ordinamento pone dei principi, delle indicazioni di massima ed è poi l’interprete che, partendo da quei principi, determina egli stesso la norma per il caso concreto. In questo senso sono spiegati da una parte della dottrina gli ordinamenti anglossassoni di <em>common low</em> in cui la proncunica giudiziaria determina un precedente vincolante, in quanto essa stessa crea la norma per il caso concreto a prescindere da una precedente formulazione ordinamentale generale e astratta. Anche in questo caso, l’eccessivo soggettivismo di una simile posizione ne vizia l’impostazione concettuale, in quanto renderebbe quasi inutile l’opera del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra queste opposte letture si pone in concreto l’opera ermenuetica del giudice che determina il diritto nel caso di specie, ma non lo crea.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel suo discorso alla Rota Benedetto XVI dà una serie di indicazioni precise su come compiere concretamente l’interpretazione della legge canonica, evidenziando molto bene quali possono essere i rischi a cui si va incontro quando si perdono di vista gli elementi fondamentali a cui la legge della Chiesa si ispira.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Papa riconosce con molta chiarezza come l’interpretazione sia “un aspetto primario del ministero giudiziale” in quanto non si tratta di una mera questione di “assonanza semantica, considerato che il diritto canonico trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso, e che la <em>lex agendi</em> non può che rispecchiare la <em>lex credendi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui derivano appunto una serie di indicazioni operative. La prima: “l&#8217;ermeneutica del diritto canonico è strettamente legata alla concezione stessa della legge della Chiesa” e da questo consegue che “l’interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa”. Chiarisce ancora Benedetto XVI che “non si tratta di una mera circostanza esterna, ambientale” ma rappresenta piuttosto “un richiamo allo stesso <em>humus</em> della legge canonica e delle realtà da essa regolate”.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nell’attività interpretativa del singolo operatore giuridico non può mancare mai il <em>sentire cum Ecclesia</em> che assume in ambito giuridico un significato peculiare, ma pur sempre presente “a motivo dei fondamenti dottrinali, presenti e operanti nelle norme legali della Chiesa”.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sentire cum Ecclesia</em> significa che al singolo giudice non è consentito operare scelte arbitrarie o in contrasto con il patrimonio, non solo giuridico, ma prima ancora dottrinale e di fede che la Chiesa custodisce. Significa anche che ogni decisione canonica non è mai espressione di un singolo tribunale (e ancor meno “contro” qualcuno) ma è sempre decisione della Chiesa, per il bene dei fedeli.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora: è vero che nell’ambito canonico ha un ruolo fondamentale l’equità, intesa come giustizia del caso concreto che tende ad adattare le norme, oltre la loro lettera, alla sostanza e peculiarità del caso specifico (cfr. can. 19). Un tale criterio era ben noto anche al diritto classico, in cui già si era capito come <em>summum ius, summa iniuria</em>. Nella legge della Chiesa ciò comporta delle implicazioni ancor più rilevanti in quanto una formalistica interpretazione della legge che non tenesse conto della specificità di ogni singolo irripetibile caso potrebbe addirittura rivelarsi contraria alla <em>salus animarum</em>, supremo criterio a cui tende il diritto canonico e a cui inevitabilmente deve uniformarsi anche la sua interpretazione (cfr. can. 1752). Tuttavia anche l’opportunità di giungere ad un’applicazione equitativa della legge prevista dal Codice non è comunque tale da trasformare l’ermeneutica compiuta dal giudice in attività creativa del diritto. Una ricerca smodata della norma giusta per il caso concreto svincolata dalle norme positive rischia di cadere nello stesso pregiudizio ideologico positivista, sebbene in senso opposto. “Questa impostazione – ribadisce infatti il Papa – non supera il positivismo che denuncia, limitandosi a sostituirlo con un altro in cui l’opera interpretativa umana assurge a protagonista nello stabilire ciò che è giuridico”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si arriverebbe così a poter addirittura prescindere da un diritto oggettivo da cercare, esponendo ogni decisione giudiziaria al pericolo dell’arbitrarietà e quindi dell’abuso. Come sarebbero garantiti i diritti dei <em>christifideles</em> nella Chiesa se un qualsiasi giudice potesse “adattare dinamicamente” la disposizione di legge “a qualunque soluzione, anche opposta alla sua lettera”? La stessa ermeneutica legale verrebbe ad essere snaturata, “in balìa di considerazioni che pretendono di essere teologiche o pastorali”. Come Benedetto XVI già aveva avuto modo di affermare in un suo precedente discorso alla Rota, non può esistere un diritto contrapposto alla pastorale: piuttosto anche le norme giuridiche vanno viste come uno strumento pastorale per la vita della Chiesa ed il bene dei fedeli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Papa ribadisce quindi un concetto ritenuto fondamentale e più volte sottolineato in passato: non ci può essere un’interpretazione autentica del diritto senza giustizia. “Il vero diritto – afferma in termini inequivocabili il Santo Padre – è inseparabile dalla giustizia. Il principio vale ovviamente anche per la legge canonica, nel senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore”.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la sussunzione del caso concreto nella norma astratta al fine del prodursi degli effetti giuridici può essere assimilata ad un sillogismo, ciò che lega la premessa maggiore alla premessa minore che l’interprete deve cogliere per l’applicazione corretta della legge è la giustizia. Il diritto è applicato rettamente dal giudice quando la specifica norma in considerazione sia posta per quel caso dall’ordinamento, secondo una sua valutazione soggettiva ma non arbitraria, che ha come criterio ispiratore la giustizia, intesa non solo riduttivamente come somma delle norme giuridiche, quanto piuttosto come coerenza tra <em>ius</em> e <em>bonum</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo così – conclude il Papa – si conferma che “anche nell’ermeneutica della legge l’autentico orizzonte è quello della verità giuridica da amare, da cercare e da servire”.</p>
<p style="text-align: justify;">© Riproduzione riservata &#8211; <em>www.iuscanonicum.it</em></p>
<p style="text-align: justify;">
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