<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ius Canonicum &#187; Giurisprudenza</title>
	<atom:link href="/category/giurisprudenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iuscanonicum.it</link>
	<description>Il sito web del diritto canonico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 12:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22218</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/corte-di-cassazione-sez-i-civile-ordinanza-12-settembre-2018-n-22218/</link>
		<comments>http://www.iuscanonicum.it/corte-di-cassazione-sez-i-civile-ordinanza-12-settembre-2018-n-22218/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 18:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iuscanonicum]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iuscanonicum.it/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[<p>La massima: Può essere dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per vizio del consenso, qualora, dalle esternazioni fatte da un coniuge, anche prima del matrimonio, all’altro fosse sicuramente chiara la propria volontà di escludere l&#8217;indissolubilità del vincolo nuziale. Nello specifico, le prove testimoniali raccolte avevano confermato la</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/corte-di-cassazione-sez-i-civile-ordinanza-12-settembre-2018-n-22218/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22218</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La massima: <em>Può essere dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per vizio del consenso, qualora, dalle esternazioni fatte da un coniuge, anche prima del matrimonio, all’altro fosse sicuramente chiara la propria volontà di escludere l&#8217;indissolubilità del vincolo nuziale. <em>Nello specifico, le prove testimoniali raccolte avevano confermato la consapevolezza della moglie in merito alla posizione del marito e la possibilità di questa, anche prima del matrimonio, di prendere coscienza delle volontà del futuro coniuge.</em></em></p>
<p><span id="more-2765"></span><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;"><a style="color: #ff6600;" href="/wp-content/uploads/2019/01/Cassazione-Civile-12.09.2018-n.-22218.pdf">Qui il testo dell&#8217;ordinanza della Corte di cassazione</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/corte-di-cassazione-sez-i-civile-ordinanza-12-settembre-2018-n-22218/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22218</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iuscanonicum.it/corte-di-cassazione-sez-i-civile-ordinanza-12-settembre-2018-n-22218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza 18 settembre 2017, n. 21541</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/corte-di-cassazione-sez-unite-ordinanza-18-settembre-2017-n-21541/</link>
		<comments>http://www.iuscanonicum.it/corte-di-cassazione-sez-unite-ordinanza-18-settembre-2017-n-21541/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 15:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iuscanonicum]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[enti centrali della chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[enti ecclesiastici]]></category>
		<category><![CDATA[trattato lateranense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iuscanonicum.it/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[<p>La massima: Le controversie di lavoro con gli istituti ecclesiastici di educazione e istruzione della Chiesa cattolica che operano sul nostro territorio rientrano nella giurisdizione dello Stato italiano, sia perché tali soggetti non hanno la qualifica di “enti centrali”, per i quali vale il principio di non ingerenza fissato dai trattati internazionali vigenti, sia perché</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/corte-di-cassazione-sez-unite-ordinanza-18-settembre-2017-n-21541/">Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza 18 settembre 2017, n. 21541</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La massima: <em>Le controversie di lavoro con gli istituti ecclesiastici di educazione e istruzione della Chiesa cattolica che operano sul nostro territorio rientrano nella giurisdizione dello Stato italiano, sia perché tali soggetti non hanno la qualifica di “enti centrali”, per i quali vale il principio di non ingerenza fissato dai trattati internazionali vigenti, sia perché in ogni caso tale principio non si estende agli atti meramente gestori, nozione che include la costituzione e l’interruzione di un rapporto di lavoro.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2863"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda da cui trae spunto la pronuncia riguarda il licenziamento comminato dalla Pontificia Università Lateranense nei confronti di un proprio dipendente, che ha chiesto la reintegra sul posto di lavoro.</p>
<p class="paragrafo@4" style="text-align: justify;">Secondo la Cassazione, l’articolo 11 del Trattato Lateranense del 1929, che esprime il principio di non ingerenza dello Stato italiano, va inteso come un generale divieto di esercitare, nei confronti di alcuni enti – quelli definiti come «enti centrali della Chiesa Cattolica ubicati sul territorio italiano» – qualsiasi funzione pubblica autoritativa che sia tale da impedire od ostacolare l’esercizio delle funzioni di governo proprie di tali enti; tra queste funzioni rientra anche l&#8217;esercizio della giurisdizione.</p>
<p class="paragrafo@4" style="text-align: justify;">La nozione di “enti centrali”, osserva la Corte, va riferita solo agli enti che partecipano in modo strettamente funzionale al governo della Chiesa cattolica, anche se sono ubicati fuori dalla Città del Vaticano; le università gestite dalla chiesa non rientrano in questa nozione e, come tali, non possono beneficare del divieto di ingerenza.</p>
<p class="paragrafo@4" style="text-align: justify;">Questi enti, inoltre, non possono invocare l’extraterritorialità, in quanto godono solo di alcune immunità – cosiddette reali – che non si risolvono un una extraterritorialità in senso stretto, ma offrono solo alcune tutele di natura reale.</p>
<p class="paragrafo@4" style="text-align: justify;">Peraltro, osserva la Cassazione, anche a prescindere dalla natura centrale di tali soggetti, tutti gli atti di mera gestione compiuti sul territorio nazionale, anche dagli enti centrali, rientrano nella giurisdizione del giudice italiano, in quanto il divieto di ingerenza riguarda solo gli atti sovrani di governo dell’organizzazione della Chiesa.</p>
<p class="paragrafo@4" style="text-align: justify;">In applicazione di questi principi, le Sezioni Unite ritengono che possa essere chiesta la reintegrazione sul posto di lavoro di un dipendente dell’Università Pontificia, la cui sede si trova sul territorio italiano.</p>
<p class="paragrafo@4" style="text-align: justify;">© (Gianpiero Falasca, Il Sole24ore)</p>
<p class="paragrafo@4" style="text-align: justify;">- <a href="/wp-content/uploads/2019/03/SSUU21541-17.pdf">Il testo della pronuncia della Cassazione</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/corte-di-cassazione-sez-unite-ordinanza-18-settembre-2017-n-21541/">Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza 18 settembre 2017, n. 21541</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iuscanonicum.it/corte-di-cassazione-sez-unite-ordinanza-18-settembre-2017-n-21541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 1 aprile 2015, n. 6611</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-1-aprile-2015-n-6611/</link>
		<comments>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-1-aprile-2015-n-6611/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 13:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iuscanonicum]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[delibazione]]></category>
		<category><![CDATA[nullità matrimoniale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iuscanonicum.it/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[<p>La massima: In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’articolo 120 c.c., cosicchè è</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cassazione-i-sez-civile-sentenza-1-aprile-2015-n-6611/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 1 aprile 2015, n. 6611</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La massima: <em>In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’articolo 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Le Sezioni Unite hanno inoltre specificato i caratteri che deve assumere la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco –, nonchè della stabilità – individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi (Legge n. 184 del 1983, articolo 6, commi 1 e 4) una durata minima di tre anni. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1401"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nel caso di specie, invece, il legame coniugale era già dissolto &#8211; se non prima &#8211; certamente dopo un solo anno dalla celebrazione del matrimonio, cioè entro un arco temporale inferiore rispetto a quello individuato dalle Sezioni Unite ai fini della tutela del matrimonio-rapporto (cfr. Cass. SS.UU., sentenze nn. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014). </em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il testo della sentenza </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONE PRIMA CIVILE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>sentenza </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(…)</em></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>1 -La corte di appello di Lecce – Sez. dist. di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da (&#8230;) nei confronti di (&#8230;), rimasta contumace, relativa al riconoscimento della sentenza emessa in data 20 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, con la quale era stata dichiarata la nullità, per incapacità del predetto ad assumere gli oneri coniugali del matrimonio concordatario contratto in (&#8230;).</p>
<p>1.1 – La Corte territoriale, richiamata l’evoluzione della giurisprudenza di legittimita’ sul punto, ha osservato che doveva trovare applicazione il principio fondato sul favor per la validita’ del matrimonio, e quindi sulla necessita’ di privilegiare il matrimonio-rapporto rispetto all’atto, considerato che l’introduzione del libello in sede ecclesiastica era avvenuta oltre l’anno dalla celebrazione del matrimonio e che l’introduzione della causa petendi, poi accolta, era intervenuta, nel corso del giudizio, quando erano ormai trascorsi cinque anni dal matrimonio.</p>
<p>1.2 – E’ stato osservato che la rilevata incapacità <em>ad sustinenda oneri matrimonii</em> sarebbe assimilabile all’ipotesi di errore essenziale e che quindi si profilavano aspetti inerenti alla tutela della buona fede e dell’affidamento dell’altro coniuge.</p>
<p>Per la cassazione di tale decisione il (&#8230;) propone ricorso, affidato a quattro motivi. La parte intimata non svolge attivita’ difensiva.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>2 – Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione della Legge n. 121 del 1985, articolo 8; dell’articolo 797 c.p.c. e degli articoli 120, 121 e 123 c.c., si sostiene che la decisione ecclesiastica, che si fondava sul vizio consistente nell’incapacità dell’uomo derivante da cause di natura psichica, non poteva ritenersi in contrasto con l’ordine pubblico italiano.</p>
<p>2.1 – Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 degli accordi di revisione del Concordato e dell’articolo 797 c.p.c.: la Corte territoriale, nel valorizzare la convivenza come causa ostativa alla delibazione, non avrebbe considerato che la coabitazione nella specie era durata soltanto sei mesi.</p>
<p>2.2 – Con la terza censura si deduce che la corte territoriale avrebbe illegittimamente, violando l’articolo 2 dell’Accordo, riesaminato nel merito le risultanze processuali del giudizio ecclesiastico.</p>
<p>2.3 – Con il quarto mezzo si sostiene che con la decisione impugnata si sarebbero violati i principi fondati sulla bilateralita’ dei rapporti, sull’eguaglianza religiosa e sul diritto di difesa, non essendo garantito al cittadino di religione cattolica di rispettare contemporaneamente le norme dell’ordinamento statale e del diritto canonico.</p>
<p>3 – Il primo motivo è fondato.</p>
<p>Deve invero richiamarsi il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidita’ contemplata dall’articolo 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, poichè, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale da rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale, quale causa d’invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass., 8 luglio 2009, n. 16051; 20 gennaio 2011, n. 1262).</p>
<p>3.1 – Parimenti fondata è la seconda censura.</p>
<p>Il contrasto relativo all’esistenza di un limite di ordine pubblico alla declaratoria di efficacia delle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici in merito alla nullità, secondo l’ordinamento canonico, dei matrimoni celebrati con il rito c.d. concordatario, limite costituito dalla necessità di tutela del c.d. “matrimonio-rapporto”, connotato da una congrua convivenza matrimoniale, è stato risolto dalle Sezioni unite di questa Corte con le decisioni nn. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014, con le quali si è in primo luogo osservato che il “matrimonio-rapporto”, al quale va ricondotta la situazione giuridica “convivenza fra i coniugi” o “come coniugi”, trova un solido fondamento “nella Costituzione, nelle Carte Europee dei diritti e nella legislazione italiana”, in maniera tale da costituire la rappresentazione “di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale, che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità”.</p>
<p>In tale quadro la convivenza fra i coniugi costituisce elemento essenziale, che lo connota “in maniera determinante”; anche alla luce di significativi interventi della Corte costituzionale, della Corte EDU e della Corte di giustizia UE’, il complesso dei diritti, dei doveri, delle aspettative correlati, in maniera autonoma, al rapporto matrimoniale rappresentano una situazione giuridica che, “in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali ed ordinarie, è perciò tutelata da norme di ordine pubblico italiano, secondo il disposto di cui all’articolo 797 c.p.c., comma 1, n. 7″.</p>
<p>3.2 – Le Sezioni unite hanno altresi’ specificato i caratteri che deve assumere, per i fini che qui interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco -, nonche’ della stabilità – individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi (Legge n. 184 del 1983, articolo 6, commi 1 e 4) una durata minima di tre anni.</p>
<p>3.3 – E’ stato poi rilevato che il suddetto limite di ordine pubblico opera in presenza di qualsiasi vizio genetico posto a fondamento della decisione ecclesiastica di nullita’ e che la convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessita’ fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilita’ di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, nè opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.</p>
<p>3.4 – Si è quindi ulteriormente precisato, distinguendo opportunamente le ipotesi, che detto limite non può operare in presenza di domanda di delibazione presentata congiuntamente dalla parti e che, nel caso di domanda proposta da uno solo dei coniugi, “l’altro – che intenda opporsi alla domanda, eccependo il limite d’ordine pubblico costituito dalla “convivenza coniugale” .. – ha l’onere, a pena di decadenza, ai sensi dell’articolo 167 c.p.c., commi 1 e 2 (si veda l’articolo 343 c.p.c., comma 1): 1) di sollevare tale eccezione nella comparsa di risposta; 2) di allegare i fatti specifici e gli specifici comportamenti dei coniugi, successivi alla celebrazione del matrimonio, sui quali l’eccezione medesima si fonda, anche mediante la puntuale indicazione di atti del processo canonico e di pertinenti elementi che già emergano dalla sentenza delibanda; 3) di dedurre i mezzi di prova, anche presuntiva, idonei a dimostrare la sussistenza di detta “convivenza coniugale”, restando ovviamente salvi i diritti di prova della controparte ed i poteri di controllo del giudice della delibazione quanto alla rilevanza ed alla ammissibilita’ dei mezzi di prova”.</p>
<p>4 – Nella decisione in esame l’aspetto inerente alla convivenza fra i coniugi, che la corte territoriale, in relazione alla contumacia della convenuta, non avrebbe potuto rilevare d’ufficio, nella specie non assumeva significativo spessore, con riferimento all’esigenza di ordine pubblico di tutela del matrimonio-rapporto, ove si consideri che la Corte di appello utilizzata come termine di riferimento la convivenza “oltre l’anno” fino all’introduzione del libello in sede ecclesiastica della causa invalidante, “quando erano ormai trascorsi cinque anni dalla celebrazione del matrimonio e quattro dall’introduzione del giudizio ecclesiastico”. Dalle stessa sentenza in esame emerge, quindi, che il legame coniugale era già dissolto -se non prima – certamente dopo un solo anno dalla celebrazione del matrimonio, cioe’ entro un arco temporale inferiore rispetto a quello individuato dalle Sezioni unite di questa Corte ai fini della tutela del matrimonio-rapporto.</p>
<p>5 – Anche il terzo motivo è meritevole di accoglimento, infatti nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico, al giudice italiano non è consentito il riesame nel merito (Cass., 6 novembre 2013, n. 24967).</p>
<p>6 – Rimanendo assorbita ogni altra censura, la sentenza impugnata, in accoglimento dei primi tre motivi, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra enunciati, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div>
<p style="text-align: justify;">La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 ottobre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Depositato in Cancelleria il 1° aprile 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
</div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cassazione-i-sez-civile-sentenza-1-aprile-2015-n-6611/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 1 aprile 2015, n. 6611</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-1-aprile-2015-n-6611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supreme Court of Canada, Loyola High School vs. Quebec</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/corte-suprema-del-canada-sentenza-19-marzo-2015-loyola-high-school-vs-quebec/</link>
		<comments>http://www.iuscanonicum.it/corte-suprema-del-canada-sentenza-19-marzo-2015-loyola-high-school-vs-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iuscanonicum]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iuscanonicum.it/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[<p>Canada’s Supreme Court has unanimously ruled that Catholic schools in Quebec must be allowed to teach from a Catholic viewpoint during a state-mandated religion and ethics class. “To tell a Catholic school how to explain its faith undermines the liberty of the members of its community who have chosen to give effect to the collective</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/corte-suprema-del-canada-sentenza-19-marzo-2015-loyola-high-school-vs-quebec/">Supreme Court of Canada, Loyola High School vs. Quebec</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Canada’s Supreme Court has unanimously ruled that Catholic schools in Quebec must be allowed to teach from a Catholic viewpoint during a state-mandated religion and ethics class. “To tell a Catholic school how to explain its faith undermines the liberty of the members of its community who have chosen to give effect to the collective dimension of their religious beliefs by participating in a denominational school,” the Canadian Supreme Court wrote in its 7-0 March 19 decision.  The province of Quebec in July 2008 introduced a mandatory religion and ethics class and required it to be taught without regard to any religion. Even in Catholic schools, teachers were barred from voicing a preference for any faith.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1337"></span></p>
<p style="text-align: justify;">The rules would mean that if a student in the class asked about a Catholic perspective on a religion, a teacher would not be allowed to answer.  Additionally, the course must be taught regardless of whether a school receives state funds.  The Jesuit-run Loyola High School in Montreal challenged the law.</p>
<p style="text-align: justify;">“This ruling makes clear that the government is on dangerous ground if it seeks to force a private organization to act in a manner completely contrary to its deepest faith convictions”, Canadian attorney Gerald Chipeur, who represented the school, said March 19.</p>
<p style="text-align: justify;">The court’s decision means that “faith-based schools are free to operate according to the faith they teach and espouse”. Chipeur’s law firm, Miller Thompson LLP, is allied with Alliance Defending Freedom International, the global organization of the U.S.-based religious freedom legal group.</p>
<p style="text-align: justify;">ADF International’s executive director, Benjamin Bull, said the government “cannot require a private, religious school to tell its students that their faith is no more valid than a myriad of other, conflicting faith traditions”.</p>
<p style="text-align: justify;">“All faith-based organizations must be free to speak and act consistently with their faith, or religious freedom is not at all free”.</p>
<p style="text-align: justify;">The court ruling noted that the requirement interferes with parents’ right to transmit their Catholic faith to their children, “not because it requires neutral discussion of other faiths and ethical systems, but because it prevents a Catholic discussion of Catholicism.” Transmission of religious faith is “an essential ingredient of the vitality of a religious community”.</p>
<p style="text-align: justify;">Undermining lawful religious institutions’ character and disrupting religious communities’ vitality represents “a profound interference with religious freedom” the court said.</p>
<p style="text-align: justify;">While the court’s ruling against the province requirement was unanimous, the justices were split 4-3 on how to resolve the situation. The majority ruled that the matter should be sent back to Quebec’s Minister of Education, meaning that Loyola High School may now reapply to the Education Ministry for an exemption to teach the program. The ministry’s decision must be guided by the court ruling, CBC News reports.</p>
<p style="text-align: justify;">Benoît Boucher, who represented Quebec’s Attorney General, said the ruling shows that it is should be mandatory for all students in the province to have a thorough understanding of diversity.</p>
<p style="text-align: justify;">(dal sito internet della CNA, Catholic New Agency news)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;"><a style="color: #ff6600; text-decoration: underline;" href="/wp-content/uploads/2015/04/2015.03.19-Canada-Loyola-school-vs.-Quebec.pdf">Qui il testo della sentenza</a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/corte-suprema-del-canada-sentenza-19-marzo-2015-loyola-high-school-vs-quebec/">Supreme Court of Canada, Loyola High School vs. Quebec</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iuscanonicum.it/corte-suprema-del-canada-sentenza-19-marzo-2015-loyola-high-school-vs-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 17 luglio 2014, n. 16379</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/629/</link>
		<comments>http://www.iuscanonicum.it/629/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iusadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[delibazione]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iuscdemo.altervista.org/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<p>No alla delibazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale se c’è stata convivenza per tre anni La massima: La convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/629/">Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 17 luglio 2014, n. 16379</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: justify;"><strong>No alla delibazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale se c’è stata convivenza per tre anni</strong></h5>
<p style="text-align: justify;">La massima:<em> La convivenza coniugale che si sia protratta<strong> per almeno tre anni </strong>dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. </em><em>Pertanto, <strong>non può essere dichiarata efficace </strong>nella Repubblica Italiana<strong> la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano</strong>. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-629"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione a <strong>Sezioni Unite</strong>, con <strong>sentenza 17 luglio 2014, n. 16379</strong>, risolve un contrasto giurisprudenziale che si era formato in seno alla prima sezione, in merito alla possibilità di riconoscere come efficace la sentenza di nullità del matrimonio canonico nonostante la lunga durata di esso e quindi il lungo decorso di tempo dal momento in cui ha avuto luogo la causa invalidante.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso riguarda una coppia che aveva celebrato matrimonio concordatario nel 1998 e dall’unione era nata una figlia. Il Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato nullo il matrimonio “per esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte della donna”, manifestata anche a terze persone tra cui lo stesso parroco durante il corso prematrimoniale, al quale la stessa dichiarò di essere atea e di accettare solo formalmente i precetti della chiesa. La Corte di Appello di Venezia aveva riconosciuto efficacia alla sentenza annullando il matrimonio, e contro tale atto ricorre in Cassazione il marito il quale sostenendo la contrarietà della sentenza canonica all’ordine pubblico interno italiano che manifesta il <em>favor matrimoni</em> e quindi privilegia la conservazione del rapporto (matrimonio-rapporto) rispetto alle cause invalidanti dell’atto, come la riserva mentale di un coniuge (matrimonio-atto), che restano sanate dal protrarsi del rapporto che ne è seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi del ricorrente si basa sull’opinione elaborata dalla Cassazione a sezione unite del 2008 cui si rifà un certo filone giurisprudenziale ed in particolare la sentenza n. 1343/2011 cui poi si è uniformata la successiva sentenza n. 9844/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">La donna invece richiama un altro orientamento della stessa Cassazione, tra cui la recente sentenza n. 8926/2012, secondo cui la perdurante convivenza tra i coniugi non è condizione ostativa alla delibazione della sentenza di nullità del diritto canonico.</p>
<p style="text-align: justify;">La convivenza è un aspetto essenziale del matrimonio-rapporto e lo si ricava non solo dalla normativa nazionale (costituzione e leggi) ma anche dalle norme di diritto internazionale ed in particolare dell’Unione Europea. Lo svolgimento della vita matrimoniale ha come conseguenza il venire in esistenza di diritti inviolabili, doveri inderogabili, responsabilità e aspettative legittime dei membri della famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma qual è la durata minima del rapporto che occorre considerare? Le norme civili sulla decadenza delle azioni di annullamento del matrimonio parlano di coabitazione per un anno. La legge sull’adozione (l. n. 184/1983) consente ai coniugi uniti da almeno tre anni in matrimonio di fare richiesta di adozione. Il legislatore specifica che la stabilità del rapporto può essere desunta dall’aver convissuto in modo continuativo e stabile per almeno tre anni prima del matrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la Corte Costituzionale, aveva in passato affermato l’esistenza del matrimonio non solo come atto costitutivo, ma come rapporto giuridico, ossia un “vincolo rafforzato da un periodo di esperienza matrimoniale in cui sia “perdurante” la volontà di vivere insieme in un nucleo caratterizzato da diritti e doveri”, considerando i tre anni successivi al matrimonio come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto (C. Cost. n. 281/1994).</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di atti e norme richiamate – art. 2, 3,29,30 e 31 della Costituzione, art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché le norme del codice civile – la Corte, a composizione del contrasto giurisprudenziale in materia, enuncia il principio di diritto secondo cui la convivenza come coniugi, che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali e di aspettative legittime tra coniugi e genitori e figli.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico dove vi sia stata la suddetta convivenza coniugale (art. 797 1° comma n. 7 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione d’inefficacia deve essere sollevata – specifica la sentenza – dalla parte nel giudizio di delibazione, non potendo essere rilevata d’ufficio né dal P.M. né dal giudice, e la parte deve dedurla a pena di decadenza in tale giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa sede il giudice potrà disporre una specifica istruzione probatoria sempre nei limiti del divieto del riesame nel merito della sentenza canonica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso specifico però il marito ricorrente aveva sollevato tale eccezione soltanto nel giudizio di legittimità in Cassazione poiché nel processo per la delibazione in Corte d’Appello, si era difeso sostenendo che la riserva mentale della moglie sull’esclusione di uno dei <em>bona matrimonii</em> non era a lui nota e non era stata manifestata, ma tale ricostruzione non era stata suffragata dalle prove.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur riconoscendo che la durata del matrimonio, la nascita di una figlia e comunque la condotta tenuta dalla donna dopo il matrimonio, durato 11 anni, costituiscono ostacolo alla delibazione della sentenza canonica, la Cassazione respinge il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">(Nota a sentenza di Giuseppina Vassallo, da <em>www.altalex.com</em>)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/2014/08/2014.07.17-Cassazione-SSUU-16379.pdf"><strong>Il testo della</strong> <strong>sentenza</strong></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/629/">Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 17 luglio 2014, n. 16379</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iuscanonicum.it/629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 21 maggio 2014, n. 11226</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-21-maggio-2014-n-11226/</link>
		<comments>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-21-maggio-2014-n-11226/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 13:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iusadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[delibazione]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iuscdemo.altervista.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<p>Matrimonio concordatario ed esclusione di uno dei bona matrimonii. La massima: La sentenza di divorzio ha “causa petendi” e “petitum” diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio-rapporto e non l’atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi, per cui se, nel relativo giudizio, non sia</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cassazione-i-sez-civile-sentenza-21-maggio-2014-n-11226/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 21 maggio 2014, n. 11226</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: justify;"><strong>Matrimonio concordatario ed esclusione di uno dei <em>bona matrimonii</em>.</strong></h5>
<p style="text-align: justify;">La massima:<em> La sentenza di divorzio ha “causa petendi” e “petitum” diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio-rapporto e non l’atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi, per cui se, nel relativo giudizio, non sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio non è impedita la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-360"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La dichiarazione di nullità da parte del giudice ecclesiastico del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei “bona matrimoniali”, quale quello relativo alla prole, e cioè per una ragione diversa da quelle di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, non è sufficiente per negare l’esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, sia pure unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o se questo coniuge ne abbia comunque preso atto, ovvero quando vi siano stati elementi rivelatori di quell’atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave, da valutarsi in concreto..</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il testo della sentenza </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – </b><b>SEZIONE I CIVILE</b></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Presidente Luccioli – Relatore Didone)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Ragioni di fatto e di diritto della decisione<br />
</b>1. – Con la sentenza impugnata (depositata il 31 maggio 2012) la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’efficacia in Italia della sentenza emessa in data 28.5.2002 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano, confermata dal Tribunale Apostolico della Rota Romana con decreto in data 8.5.2003, resa esecutiva con decreto in data 18.11.2006 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato nel 1975 tra B.S. e L.A., per esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro la sentenza di delibazione A.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Resiste con controricorso S.B. Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia il contrasto con precedente giudicato (sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio) e violazione degli artt. 697 c.p.c. e 64 l. n. 218/1995. Formula, sebbene non richiesto per l’avvenuta abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., i quesiti di seguito trascritti soltanto per ragioni di sintesi:</p>
<p style="text-align: justify;">a) se i rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base del principio di prevenzione in favore della giurisdizione civile, con la conseguenza che la pendenza di un giudizio di divorzio comporta l’avvenuta devoluzione alla giurisdizione civile della questione (sia pure solo meramente incidentale) della validità del vincolo e quindi esclude ed impedisce la proposizione della domanda di riconoscimento della sentenza del Tribunale Ecclesiastico.</p>
<p style="text-align: justify;">b) se può essere delibata e quindi riconosciuta nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico per esclusione della prole, dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice Italiano che ha stabilito la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice Italiano che ha statuito sulle conseguenze economiche del divorzio e quindi sull’assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole economicamente;</p>
<p style="text-align: justify;">c) se può essere delibata e quindi riconosciuta nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico per esclusione della prole quando tale motivo non è conosciuto dalla moglie e non era da questa conoscibile essendo in buona fede e quindi se tale sentenza è contraria all’ordine pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">d) se può essere delibata e quindi riconosciuta nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico per esclusione della prole quando tale motivo non è riconosciuto come motivo di nullità nell’ordinamento giuridico italiano».</p>
<p style="text-align: justify;">3. – In ordine al primo motivo (censure di cui ai quesiti sub a e b), va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte la sentenza di divorzio ha “causa petendi” e “petitum” diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio-rapporto e non l’atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi, per cui se, nel relativo giudizio, non sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio – con il conseguente insorgere delle questioni poste dalla statuizione contenuta nell’art. 8, comma secondo, lett. c), dell’Accordo del 18 febbraio 1984 tra Stato italiano e Santa Sede – non è impedita la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano e nei limiti di essi (Sez. 1, n. 12989/2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle rimanenti cesure (sub c e d), va ricordato che la dichiarazione di nullità da parte del giudice ecclesiastico del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei <em>bona matrimoniali</em>, quale quello relativo alla prole, e cioè per una ragione diversa da quelle di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, non è sufficiente per negare l’esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, sia pure unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o se questo coniuge ne abbia comunque preso atto, ovvero quando vi siano stati elementi rivelatori di quell’atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave, da valutarsi in concreto (Sez. 1, n. 5261/1984). Nella concreta fattispecie, la Corte di appello ha accertato – alla stregua della decisione ecclesiastica – che, sia pure con diverse motivazioni, entrambi i coniugi contrassero il matrimonio “prevenuti rispetto alla procreazione” e il convincimento del giudice di merito ai fini della decisione ed, in particolare, l’affermazione o l’esclusione, ad opera di quest’ultimo, che la riserva mentale di uno dei coniugi relativa ad uno dei bona matrimonii fosse conosciuta (o, comunque, conoscibile con l’uso della normale diligenza) da parte dell’altro, costituisce, se motivata secondo un logico e corretto iter argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, ove non è lecito proporre, sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di motivazione (nella specie neppure dedotto), doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed alternativi, rispetto a quello censurato (Cass. 2 settembre 1997, n. 8386; Cass. 4 luglio 1998, n. 6551; Sez. 1, Sentenza n. 24047 del 2006).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, quanto alla ostatività alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario derivante dalla durata del matrimonio – dedotta tardivamente soltanto con la memoria ex art. 378 c.p.c. – va rilevato che la circostanza è irrilevante in sé, laddove non sia dedotta e provata, nella fase di delibazione della sentenza ecclesiastica, l’effettiva convivenza dei coniugi nello stesso periodo (v., per tutte, Sez. 1, n. 9844/2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio di legittimità – nella misura liquidata in dispositivo – vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge.<br />
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cassazione-i-sez-civile-sentenza-21-maggio-2014-n-11226/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 21 maggio 2014, n. 11226</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-21-maggio-2014-n-11226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 19 maggio 2014, n. 10956</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-19-maggio-2014-n-10956/</link>
		<comments>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-19-maggio-2014-n-10956/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 13:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iusadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[delibazione]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>
		<category><![CDATA[termini di comparizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iuscdemo.altervista.org/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e rispetto dei termini di comparizione ex art. 163 bis c.p.c. La massima: Nel procedimento di delibazione la domanda che una delle parti introduce con citazione (come richiesto dall’art. 4, lett. b), del protocollo addizionale all’accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cassazione-i-sez-civile-sentenza-19-maggio-2014-n-10956/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 19 maggio 2014, n. 10956</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: justify;"><strong>Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e rispetto dei termini di comparizione ex art. 163 bis c.p.c.</strong></h5>
<p style="text-align: justify;">La massima:<em> Nel procedimento di delibazione la domanda che una delle parti introduce con citazione (come richiesto dall’art. 4, lett. b), del protocollo addizionale all’accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121) dinanzi alla Corte di appello è soggetta alle regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c. </em><em>Tale norma, allo scopo di assicurare il diritto di difesa della controparte, impone infatti che fra la data della notificazione della citazione e la data della prima udienza di comparizione trascorra un congruo termine (dilatorio) minimo, pari a 90 giorni, tenendo conto per consolidato orientamento giurisprudenziale anche della sospensione feriale dei termini processuali.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-358"></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><strong>Il testo della sentenza </strong></p>
<p><strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA CIVILE</strong></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><strong>sentenza </strong></p>
<p><em>(…)</em></p>
<p><strong>Motivazione</strong></p>
<p>La Corte di cassazione, ritenuto con motivazione semplificata che:</p>
<p style="text-align: justify;">- con sentenza del 19.11-28.12.2012 la Corte di appello di Venezia, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione notificato il 24.07.2012 da A.M. nei confronti di S.N., rimasta contumace, dichiarava l’esecutività nella Repubblica italiana della sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti l’11.10.2003, sentenza emessa il 18.01.2012 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Triveneto, ratificata in data 26.4.2012 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale d’Appello Lombardo e resa esecutiva il 9.6.2012 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;</p>
<p style="text-align: justify;">- contro questa sentenza, notificata il 28.01.2013, la S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, illustrato da memoria e notificato il 23-27.03.2013 all’ A., che il 3.05.2013 con controricorso ha eccepito la nullità della procura conferita dalla ricorrente al proprio difensore e nel merito chiesto l’accoglimento della proposta<br />
impugnazione;</p>
<p style="text-align: justify;">- preliminarmente in rito va respinta l’eccezione di nullità sollevata dal controricorrente, dovendosi ribadire che la procura apposta sul ricorso per cassazione ed a margine dello stesso (art. 83 c.p.c., comma 3), deve ritenersi “speciale” ai sensi dell’art. 365 c.p.c., proprio in quanto incorporata all’atto, sicchè risulta anche irrilevante il fatto che la formula per essa adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito;</p>
<p style="text-align: justify;">- a sostegno del ricorso la S. denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”;</p>
<p style="text-align: justify;">- la ricorrente si duole della violazione dei termini a comparire nel procedimento di delibazione introdotto dall’ A., davanti alla Corte d’Appello di Venezia, e nel quale non si è costituita, precisando che l’atto di citazione le è stato notificato in data 24 luglio 2012 per l’udienza di comparizione fissata al 19 novembre successivo, data anteriore alla scadenza del termine di legge di novanta giorni, dovendosi anche tenere conto della sospensione feriale dei termini processuali;</p>
<p style="text-align: justify;">- il motivo è fondato, giacchè nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio la domanda che una delle parti introduca con citazione (come richiesto dall’art. 4, lett. b), del protocollo addizionale all’accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121) dinanzi alla Corte di appello è soggetta alle regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c., che nella specie era di novanta giorni liberi (essendo stato il procedimento di delibazione instaurato dopo il 1.03.2006) e che invece è rimasto inosservato, considerando nel relativo computo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. La mancata costituzione della convenuta S. avrebbe, quindi, imposto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., l’adozione da parte dei giudici di merito dell’ordine di rinnovazione della notificazione nei suoi confronti, ma tale adempimento non è stato disposto, con conseguente nullità anche della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11658 del 1998: n. 226 del 2013);</p>
<p>&#8211; conclusivamente il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.<br />
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.<br />
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2014</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cassazione-i-sez-civile-sentenza-19-maggio-2014-n-10956/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 19 maggio 2014, n. 10956</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-19-maggio-2014-n-10956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 18 settembre 2013, n. 21331</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-18-settembre-2013-n-21331/</link>
		<comments>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-18-settembre-2013-n-21331/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 13:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iusadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[delibazione]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iuscdemo.altervista.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Matrimonio concordatario: delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità e richiesta di revisione dell’assegno divorzile La massima: La delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non costituisce un elemento sopraggiunto, in grado di incidere sul provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio. La revisione (che è ipotesi diversa da quella della estinzione del</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cassazione-i-sez-civile-sentenza-18-settembre-2013-n-21331/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 18 settembre 2013, n. 21331</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: justify;"><strong>Matrimonio concordatario: delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità e richiesta di revisione dell’assegno divorzile</strong></h5>
<p style="text-align: justify;">La massima: <em>La delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non costituisce un elemento sopraggiunto, in grado di incidere sul provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio. La revisione (che è ipotesi diversa da quella della estinzione del diritto all’assegno divorzile per nuove nozze o morte del beneficiario) trova, infatti, la sua naturale giustificazione solo in un mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da non rendere più attuali le ragioni giustificative dell’imposizione di un assegno divorzile ovvero della misura fissata nella sentenza di divorzio.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-355"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="/wp-content/uploads/2014/08/2013.09.18-Cassazione-21331.pdf">Il testo della sentenza</a></strong></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cassazione-i-sez-civile-sentenza-18-settembre-2013-n-21331/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 18 settembre 2013, n. 21331</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-sentenza-18-settembre-2013-n-21331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 14 gennaio 2013, n. 712</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-ordinanza-14-gennaio-2013-n-712/</link>
		<comments>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-ordinanza-14-gennaio-2013-n-712/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 12:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iusadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[delibazione]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze ecclesiastiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iuscdemo.altervista.org/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rimessa alle Sezioni Unite la valutazione se la convivenza protratta possa essere un impedimento alla delibazione in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale La Suprema Corte, con ordinanza n. 712/2013, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa la possibilità di delibare in Italia la sentenza canonica di nullità del matrimonio per esclusione di</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cassazione-i-sez-civile-ordinanza-14-gennaio-2013-n-712/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 14 gennaio 2013, n. 712</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: justify;"><strong>Rimessa alle Sezioni Unite la valutazione se la convivenza protratta possa essere un impedimento alla delibazione in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale</strong></h5>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte, con ordinanza n. 712/2013, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa la possibilità di delibare in Italia la sentenza canonica di nullità del matrimonio per esclusione di uno dei “bona matrimoni” quando la convivenza si sia protratta nel tempo. Sul punto infatti si è registrato un contrasto giurisprudenziale in seno alla stessa Corte di Cassazione, dove anche recentemente sono state sostenute posizioni opposte circa il “valore sanante” della protrazione della convivenza per un lungo periodo. In particolare le Sezioni Unite dovranno appunto stabilire se la “protrazione ultrannuale della convivenza” rappresenti una condizione ostativa al riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità e se sia rilevabile d’ufficio dalla Corte di appello e anche dalla stessa Cassazione, quando risultante dagli atti.</p>
<p><span id="more-349"></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2014/08/2013.01.14-Cassazione-ord.-712.pdf">Il testo dell&#8217;ordinanza</a></strong></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cassazione-i-sez-civile-ordinanza-14-gennaio-2013-n-712/">Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 14 gennaio 2013, n. 712</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iuscanonicum.it/cassazione-i-sez-civile-ordinanza-14-gennaio-2013-n-712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEDU, IV Sezione, sentenza 15 gennaio 2013, causa Eweida vs. UK</title>
		<link>http://www.iuscanonicum.it/cedu-iv-sezione-sentenza-15-gennaio-2013-causa-eweida-vs-uk/</link>
		<comments>http://www.iuscanonicum.it/cedu-iv-sezione-sentenza-15-gennaio-2013-causa-eweida-vs-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[iusadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[cedu]]></category>
		<category><![CDATA[libertà religiosa]]></category>
		<category><![CDATA[simboli religiosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iuscdemo.altervista.org/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; illegittimo e limitativo della libertà religiosa vietare di portare la croce sul luogo di lavoro E’ illegittimo il divieto di indossare la croce: con questa pronuncia la Corte di Strasburgo ha dato ragione a Nadia Eweida, hostess inglese ricorsa alla Corte dopo essere stata licenziata dalla British Airways solo perché portava visibilmente al collo</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cedu-iv-sezione-sentenza-15-gennaio-2013-causa-eweida-vs-uk/">CEDU, IV Sezione, sentenza 15 gennaio 2013, causa Eweida vs. UK</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5 style="text-align: justify;"><strong>E&#8217; illegittimo e limitativo della libertà religiosa vietare di portare la croce sul luogo di lavoro </strong></h5>
<p style="text-align: justify;">E’ illegittimo il divieto di indossare la croce: con questa pronuncia la Corte di Strasburgo ha dato ragione a Nadia Eweida, hostess inglese ricorsa alla Corte dopo essere stata licenziata dalla British Airways solo perché portava visibilmente al collo una catenina con il crocifisso, violando il “dress-code” imposto dalla compagnia aerea. Secondo le norme, successivamente modificate, imposte dalla compagnia, ai dipendenti era fatto divieto di indossare qualsiasi gioiello o l’esposizione di simboli religiosi. Secondo i giudici Strasburgo, invece, i tribunali nazionali britannici avevano “dato troppo peso” all’esigenza di tutelare l’immagine della società a scapito del diritto di manifestare la propria religione della hostess.</p>
<p><span id="more-344"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza della Corte dei diritti dell’uomo è particolarmente importante, in quanto ha riconosciuto e stigmatizzato il fatto che la ricorrente sia stata discriminata solo perché cristiana.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2014/08/2013.01.15-CEDU-Eweida-vs.-UK.pdf">Il testo della sentenza</a></strong></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="/cedu-iv-sezione-sentenza-15-gennaio-2013-causa-eweida-vs-uk/">CEDU, IV Sezione, sentenza 15 gennaio 2013, causa Eweida vs. UK</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="/">Ius Canonicum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iuscanonicum.it/cedu-iv-sezione-sentenza-15-gennaio-2013-causa-eweida-vs-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
