Intervista al Card. Coccopalmerio: “Il Codice di diritto canonico deve contenere il Vangelo”

coccopalmerio

Il Cardinale Francesco Coccopalmerio, prima di lasciare la guida del Pontificio consiglio per i testi legislativi, parla delle modifiche apportate al Codice di diritto canonico, a seguito degli ultimi interventi operati da Papa Francesco con il Motu proprio “De concordia inter codices” ed il Motu proprio “Imparare a congedarsi”. Illustra inoltre lo stato della riforma del libro VI del Codice, evidenziando i punti salienti contenuti nello schema di lavoro. Sono quindi passate in rassegna alcune delle attività più significative che il Pontificio consiglio svolge, in un’ottica di apertura e di servizio nei confronti dei canonisti presenti nei diversi contesti territoriali. Allargando lo sguardo, il Cardinale propone infine alcune considerazioni più generali sul ruolo attuale del diritto canonico nella Chiesa.

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- Il diritto canonico si evolve. Il Motu proprio di Papa Francesco “De concordia inter codices” ha portato ad alcune modifiche nel Codice di diritto canonico: può dirci brevemente di cosa si tratta?

La Chiesa cattolica ha, come noto, due Codici di diritto canonico, uno per la Chiesa latina, promulgato nel 1983, e uno per le Chiese orientali, promulgato nel 1990: i due Codici possiedono, da una parte, norme comuni, e, dall’altra, elementi propri, che li rendono vicendevolmente autonomi. Ci si è accorti tuttavia che nel Codice latino erano presenti alcune norme non sempre congruenti con il successivo Codice per le Chiese orientali. Si è posta allora l’esigenza di una maggiore concordanza delle rispettive normative, specie nei casi in cui devono essere regolati rapporti tra soggetti appartenenti alla Chiesa latina e a una Chiesa orientale, casi peraltro sempre più frequenti anche in considerazione dell’aumento della mobilità della popolazione che ha determinato la presenza di un notevole numero di fedeli orientali in territori latini. Va ricordato infatti che i fedeli orientali hanno l’obbligo di osservare il proprio rito ovunque essi si trovino e quindi è responsabilità dell’autorità ecclesiastica competente quella di offrire loro i mezzi adeguati perché possano adempiere tale obbligo.

Facciamo un esempio. Per il rito latino è previsto che un diacono possa presiedere validamente la celebrazione del matrimonio, mentre per le Chiese orientali è richiesta per il sacramento la presenza del sacerdote che consacra gli sposi. Si è stabilito allora che quando nella Chiesa latina si celebra un matrimonio in cui uno o entrambi i nubendi sono di rito orientale non possa essere un diacono a presiedere la celebrazione. Altre norme riguardano la possibilità di passare da una Chiesa orientale a un’altra o alla Chiesa latina, ma sono aspetti più tecnici.

Possiamo dire che le nuova disciplina giuridica fornisce un aiuto per favorire la possibilità di trovare un giusto equilibrio tra la tutela del diritto proprio dei fedeli orientali, che in Occidente sono spesso una minoranza, e il rispetto della tradizione canonica latina: ciò al fine di promuovere la proficua collaborazione tra tutte le comunità cattoliche presenti in un dato territorio.

Alla riforma si è giunti dopo che presso il Pontificio consiglio per i testi legislativi è stata istituita una Commissione di esperti in diritto canonico orientale e latino che ha studiato il problema e ha elaborato una bozza, che è stata poi inviata ad una trentina di consultori ed esperti in tutto il mondo, nonché alle Autorità degli Ordinariati latini per gli orientali. Dopo il vaglio delle osservazioni pervenute, la Sessione plenaria del Pontificio consiglio ha approvato un nuovo testo, che il Papa ha voluto recepire con il Motu proprio “De concordia inter Codices”.

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- Un’altra recente modifica al Codice è stata apportata da Papa Francesco con il Motu Proprio “Imparare a congedarsi”.

Il Motu proprio regola la rinuncia, per motivi di età, dei responsabili di alcuni Uffici della Curia romana o di nomina pontificia, come nel caso dei Vescovi diocesani.

Al compimento dei settantacinque anni di età, i Vescovi diocesani, anche quelli ausiliari, sono invitati a presentare al Papa la rinuncia al loro ufficio pastorale. Anche i Capi Dicastero non Cardinali e i Prelati superiori della Curia romana, i Vescovi che svolgono altri incarichi alle dipendenze della Santa Sede e i Rappresentanti pontifici devono presentare la rinuncia. La novità sta nel fatto che non cessano ipso facto dal loro ufficio con il raggiungimento del limite di età, ma devono invece presentare la rinuncia al Papa e sarà il Papa che, valutando le circostanze concrete, deciderà se accettarla o no senza il vincolo dei tre mesi previsti dal can. 189, §. 3.

Il Papa sottolinea infatti come spesso ci siano delle particolari situazioni, come ad esempio l’importanza di completare adeguatamente un determinato progetto o la convenienza di assicurare la continuità di alcune opere iniziate, come anche certe difficoltà legate alla composizione di un Ufficio in un periodo di transizione, in cui può essere richiesto di continuare il servizio per un periodo più lungo per motivi sempre legati al bene comune ecclesiale.

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- A proposito di riforme in atto, presso il Pontificio consiglio per i testi legislativi opera anche una Commissione che si sta occupando del diritto penale canonico. Quali sono gli aspetti presi in considerazione e a che punto sono queste attività?

Il libro VI del Codice, in cui è disciplinato il diritto penale canonico, è oggetto di un lavoro di riforma che dura ormai da alcuni anni: questa lunga gestazione è dovuta in particolare alla complessità dell’intervento, allo studio ed all’ampia consultazione che è stata avviata sulla bozza di revisione.

In un primo tempo infatti la Commissione ha predisposto una bozza di riforma, indicata come “Schema I”, che è stata trasmessa alle Conferenze episcopali di tutto il mondo, alle facoltà di diritto canonico, ai Dicasteri della Curia romana, ai Consultori del nostro Dicastero ed agli organismi centrali degli Istituti di vita consacrata, avviando appunto un ampio processo di consultazione. Sono arrivate moltissime risposte, nell’ordine di migliaia di suggerimenti.

In un secondo momento abbiamo sottoposto a revisione il testo iniziale secondo le indicazioni della consultazione e abbiamo predisposto uno “Schema II”, che rappresenta già un buon risultato: sono stati interessati dalla riforma diversi aspetti anche di rilevo, sono state previste nuove fattispecie penali, sono stati ordinati meglio i canoni anche dal punto di vista sistematico. Ci siamo però fermati e abbiamo preferito non sottoporre subito al legislatore questo “Schema II”, ritenendo che si potesse arrivare a qualcosa di più, a un’elaborazione più matura, con alcune modifiche abbastanza profonde e non sempre in linea con la tradizione precedente. Sulla base di un’ulteriore riflessione è stato quindi elaborato quello che potrebbe essere ormai lo “Schema III”.

Faccio qualche esempio di alcuni punti rilevanti presi in considerazione dal progetto di riforma. La possibilità di comminare la pena della sospensione, finora prevista solo per i chierici, viene estesa anche ai laici, nella considerazione che ormai anch’essi possono ricoprire uffici o incarichi ecclesiastici.

Viene meno la rigida divisione tra pene medicinali e pene espiatorie, e sarà previsto che ogni pena potrà comportare l’uno o l’altro aspetto, secondo quanto statuito in concreto dalla decisione del giudice: ciò a seguito della considerazione per cui molte pene, oggi considerate come espiatorie nel can. 1336, possono concretamente essere applicate come medicinali, cioè come in vigore fino alla conversione del reo.

È stata mantenuta la distinzione tra pene latae sententiae e ferendae sententiae, come pure si è scelto di mantenere la possibilità di irrogare una pena in caso di azioni non strettamente contemplate dal Codice, ma gravemente contrarie alla vita della Chiesa, come risulta dalla dottrina della Chiesa stessa, quindi considerate gravemente illecite in termini più ampi rispetto alla sola previsione codicistica, rifiutando così una rigida logica di positivismo giuridico canonico (cfr. can. 1399).

Spero che questi contenuti possano a breve diventare una proposta da sottoporre al legislatore.

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- Quali sono le attività che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi svolge nell’ambito del diritto canonico?

Il servizio del nostro Dicastero è sostanzialmente diviso in quattro aree.

La prima è quella riferita alla legislazione. Il Pontificio Consiglio non è il legislatore, ma ha il delicato compito di suggerire al legislatore come intervenire sul sistema giuridico. Dobbiamo studiare e conoscere i due Codici e le altre norme della Chiesa universale, verificare se ci sono lacune da colmare o norme superate da rimuovere o sostituire, evidenziando queste situazioni e al contempo fornendo al legislatore la possibilità di intervenire, ove lo ritenga opportuno.

La seconda area è quella del controllo, volta a valutare se le norme vigenti sono attuate e applicate correttamente oppure no, e se si determinano eventualmente prassi contrarie per cui si rende necessario intervenire.

La terza area di attività è quella dell’interpretazione delle norme: per la verità in questo momento non ritengo che ci siano forti esigenze di questo tipo, anche perché le norme sono sostanzialmente chiare. Ci sono però molte persone che non hanno personalmente chiarezza sulla norma e quindi chiedono spiegazioni al Dicastero, che risponde ai quesiti presentati.

La quarta attività riguarda tutto ciò che serve per una migliore conoscenza e applicazione del diritto canonico: rientra in questo ambito ad esempio la gestione del sito web del Dicastero. Noi siamo al centro e siamo chiamati a svolgere un servizio per le periferie, intendendo per periferie le Conferenze episcopali, le Associazioni canonistiche, le facoltà e gli istituti di diritto canonico nel mondo. Allora io dico: lo scambio di informazioni disponibili, la pubblicità delle iniziative che interessano il diritto canonico, la pubblicazione delle risposte che il Dicastero dà a seguito delle richieste di interpretazione normativa, sono tutti contenuti che rendiamo disponibili sul web, cercando di fare un servizio di irradiazione della conoscenza del diritto canonico in tutto il mondo.

Si è poi sviluppato molto negli ultimi tempi il rapporto diretto con i Vescovi che vengono a Roma in visita ad limina e si confrontano presso il nostro Dicastero su specifiche questioni canonistiche che riguardano il loro territorio, quali ad esempio i Sinodi diocesani, la presenza di canonisti nelle diocesi che supportino le Curie per una corretta predisposizione degli atti amministrativi, lo svolgimento di convegni e seminari su tematiche giuridiche.

Tutto questo per una maggior conoscenza e diffusione del diritto canonico nella Chiesa, che è appunto uno dei nostri compiti più importanti.

- Lo scorso anno si è celebrato il centenario del Codice di diritto canonico del 1917. Dal suo punto di vista, qual è oggi il ruolo del diritto canonico della Chiesa?

Indicherò un solo aspetto, forse un po’ provocatorio. A me piace dire che il Codice di diritto canonico dovrebbe essere un testo che illustra sotto tanti aspetti chi è il fedele cristiano. Ad esempio il libro VI, di cui abbiamo parlato, dovrebbe far capire quali sono le azioni gravemente negative contrarie allo statuto della vita cristiana.

Certo nel testo del Codice troviamo allo stesso tempo canoni con contenuti molto innovativi ed altri decisamente più scarni. Ad esempio, prendiamo in considerazione il can. 222, §. 2 (nemmeno tutto il canone, ma solo secondo paragrafo!): leggiamo che i fedeli hanno il dovere di promuovere la giustizia sociale e, memori del comandamento del Signore, hanno il dovere di aiutare i poveri con i loro redditi. Ma per capire cos’è il comandamento del Signore devo leggere il Vangelo, gli Atti degli apostoli, le lettere di San Paolo. Se mi fermo a questo testo del Codice, non posso arrivare a sapere qual è questo comandamento. Allora mi chiedo, perché non enunciare in termini positivi, già nel Codice, ad esempio il dovere di compiere le opere di misericordia stabilite dalla Chiesa?

Il punto importante su cui focalizzare l’attenzione credo che sia il concetto stesso di Codice di diritto canonico, con le sue peculiarità. Se lo si vuole che somigli il più possibile a un codice civile, rimarrebbe qualcosa di incompleto e di insoddisfacente. Il nostro deve essere un Codice che contiene il Vangelo.

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