Ancora sulla riforma del M.P. Mitis iudex in tema di Tribunali ecclesiastici regionali

SPOSALIZIO

Dopo le prime comprensibili incertezze interpretative, il tempo e la prassi applicativa cominciano in qualche modo a delineare in concreto l’effettiva operatività della riforma operata da Papa Francesco con il M.P. Mitis iudex, entrato in vigore l’8 dicembre 2015. In particolare, per quanto riguarda la circoscrizione dei Tribunali ecclesiastici italiani, sembra prevalere la lettera del can. 1673, §. 2, che, insieme alla possibilità di costituire appositi Tribunali diocesani per le cause matrimoniali, prevede anche l’ipotesi di Tribunali operanti per più diocesi, come in Italia già avviene con i Tribunali regionali.

Come noto, il successivo Rescritto del Papa del 7 dicembre ha previsto l’abrogazione del M.P. Qua cura di Pio XI che aveva istituito i tribunali regionali italiani, sebbene attraverso un’inusuale formula messa tra parentesi e a mo’ di esempio:

Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il Motu Proprio Qua cura, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti).

Il successivo dibattito si è incentrato quindi sul destino dei Tribunali ecclesiastici regionali. A distanza di tre mesi dall’entrata in vigore della riforma si può affermare ormai che permane l’operatività dei suddetti Tribunali, ai sensi del can. 1673, §. 2, novellato dal M.P. Mitis iudex. Le Conferenze episcopali regionali si sono pronunciate espressamente in ordine alla conferma dei Tribunali regionali e in questo senso sono arrivate anche le prime conferme specifiche da parte della Segnatura circa la correttezza della soluzione adottata.

Peraltro, in una comunicazione ufficiale della stessa Segnatura Apostolica al Segretario generale della CEI del 22 dicembre 2015 (pubblicata anche nel sito web della CEI e ripresa nel blog di Magister, leggi qui) si afferma chiaramente che il Rescritto “non può aver abolito ossia soppresso i Tribunali regionali in Italia”, aprendo solo la possibilità al singolo Vescovo di recedere dal Tribunale regionale e costituire un proprio Tribunale diocesano, così che “con la notizia ufficiale data da un Vescovo al Moderatore del Tribunale regionale la diocesi di quel Vescovo cessa di appartenere al Tribunale Regionale”.

In questo senso sembra essersi espresso ora anche Papa Francesco, parlando a braccio all’incontro avuto in Aula Paolo VI lo scorso 12 marzo con i partecipanti ad un corso proprio sulle nuove procedure matrimoniali, promosso dal Tribunale della Rota Romana.

.

.

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA Image
Refresh Image

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>