Cassazione, I Sez. civile, sentenza 22 agosto 2011, n. 17456

17miniatura
Sì alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio per esclusione dei bona matrimonii se la divergenza tra volontà e dichiarazione è conoscibile dalla controparte

La massima: Va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione da parte di uno dei coniugi dei bona matrimonii, purchè tale divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata dall’altro coniuge o da questa conosciuta o comunque conoscibile con il criterio dell’ordinaria diligenza. Il giudice italiano, dovendo esprimere una valutazione estranea all’oggetto del giudizio canonico, di garanzia dell’affidamento negoziale incolpevole da parte del coniuge, può provvedere ad un’autonoma valutazione delle prove secondo le regole del processo civile.

.

Nel giudizio deciso con la sentenza in esame, la parte ricorrente invocava l’impossibilità di delibazione nell’ordinamento italiano di una sentenza ecclesiastica che dichiarava la nullità del matrimonio per esclusione di uno dei bona matrimonii od opera dell’altro coniuge. In particolare si sosteneva nel ricorso che una tale delibazione sarebbe stata da respingere in quanto contraria all’ordine pubblico e alla tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.

I giudici della Prima Sezione civile della Suprema Corte in questa sentenza dichiarano del tutto infondata la pretesa della parte ricorrente e con estrema chiarezza ribadiscono un principio di diritto, applicato da un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione, secondo cui non vi sono ostacoli alla delibazione di una sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimonii, purchè tale divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge o da questo conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza.

Il criterio della conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, a cui si richiama la sentenza, fa sì che nella controparte non possa venirsi a determinare un affidamento incolpevole, tutelato dal diritto: pertanto, anche quando uno dei coniugi non sia al corrente della effettiva voluntas escludendi dell’altro, tuttavia è sufficiente che un tale atteggiamento sia comunque cono-scibile perchè la sentenza ecclesiastica di nullità che ne accerta l’esistenza possa essere delibata e produrre quindi i suoi effetti anche nell’ordinamento italiano.

La valutazione del giudice italiano chiamato alla delibazione deve restare estranea all’oggetto del giudizio canonico. Per questo la Cassazione rileva la legittimità del comportamento del giudice a quo che ha ritenuto irrilevante, perchè estranea al thema decidendum del giudizio canonico, l’affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiastica, circa la mancata conoscenza della parte dell’eslusione dell’indissolubilità del vincolo, inerente all’altro coniuge.

Nonostante l’affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiastica, circa la non conoscenza nel ricor-rente dell’esclusione del bonum fidei posta ad opera dall’altro coniuge, il giudice a quo, dopo una valutazione articolata ed approfondita del materiale probatorio raccolto, conclude per la conoscibilità, con l’ordinaria diligenza, di tale esclusione: ne deriva che non ci può essere nessun affidamento incolpevole della controparte e pertanto non vi è alcun ostacolo per la delibazione della relativa sentenza ecclesiastica.

.

Il testo della sentenza