Le cause matrimoniali

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LA DISCIPLINA DEL MATRIMONIO CANONICO: ELEMENTI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO E CAUSE DI NULLITÀ

Il matrimonio è un Sacramento.

Can. 1055, §1. Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.

§2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.

In quanto Sacramento, la Chiesa è competente per la determinazione dei requisiti e della forma per una valida celebrazione del matrimonio.

Per questo i Tribunali ecclesiastici sono competenti a conoscere le cause sulla nullità del matrimonio, in quanto ai sensi del can. 1401 n.1 CIC la Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica le cause che riguardano le cose spirituali, fra le quali rientrano precipuamente i Sacramenti.

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Can. 1056. Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

Caratteri propri del Sacramento del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità: pertanto neanche l’autorità della Chiesa può sciogliere o annullare un valido matrimonio, salvo particolari casi eccezionali.

Piuttosto, i Tribunali ecclesiastici possono accertare se il matrimonio impugnato sia valido o meno secondo il diritto canonico: se viene accertata l’invalidità per qualsiasi ragione, il matrimonio viene dicharato nullo ed è come se non fosse mai stato celebrato.

Il giudice ecclesiastico quindi di norma non scioglie o annulla il matrimonio, ma – se ne ricorrono i presupposti – ne dichiara la nullità: si limita quindi ad una pronuncia di mero accertamento che dichiara come non ci sia mai stato valido matrimonio.

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EFFICACIA CIVILE DEL MATRIMONIO CANONICO E DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITÀ

In Italia, a seguito del Concordato tra lo Chiesa cattolica e lo Stato, al matrimonio canonico trascritto nei registri di stato civile italiano vengono riconosciuti anche effetti civili.

Ma il matrimonio cd. concordatario, pur essendo valido e produttivo di effetti anche per lo Stato, resta sostanzialmente disciplinato dal diritto canonico. Pertanto è il giudice ecclesiastico ad essere competente per dichiararne la eventuale nullità.

La sentenza canonica di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico produce effetti anche in sede civile a seguito del procedimento di delibazione da parte dell’autorità giudiziaria italiana.

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TRIBUNALI ECCLESIASTICI COMPETENTI IN MATERIA DI CAUSE MATRIMONIALI

In Italia con il Motu proprio Qua cura, dato da Pio XI l’8 dicembre 1938, sono stati istituiti i Tribunali ecclesiastici regionali aventi competenza speciale esclusiva per le cause matrimoniali.

Il Motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus promulgato da Papa Francesco il 15 agosto 2015 ed entrato in vigore il successivo 8 dicembre riforma la materia già oggetto del Qua cura di Pio XI e consente di trattare anche le cause matrimoniali presso il Tribunale diocesano o presso un Tribunale viciniore o anche di costituire all’uopo appositi Tribunali interdiocesani.

La normativa di riferimento è il can. 1673 del Codice di diritto canonico, come modificato dal M.P. Mitis iudex.

Can. 1673, § 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.

§ 2. Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il Tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore Tribunale diocesano o interdiocesano.