Category Archives: Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22218

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La massima: Può essere dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per vizio del consenso, qualora, dalle esternazioni fatte da un coniuge, anche prima del matrimonio, all’altro fosse sicuramente chiara la propria volontà di escludere l’indissolubilità del vincolo nuziale. Nello specifico, le prove testimoniali raccolte avevano confermato la consapevolezza della moglie in merito alla posizione del marito e la possibilità di questa, anche prima del matrimonio, di prendere coscienza delle volontà del futuro coniuge.

Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza 18 settembre 2017, n. 21541

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La massima: Le controversie di lavoro con gli istituti ecclesiastici di educazione e istruzione della Chiesa cattolica che operano sul nostro territorio rientrano nella giurisdizione dello Stato italiano, sia perché tali soggetti non hanno la qualifica di “enti centrali”, per i quali vale il principio di non ingerenza fissato dai trattati internazionali vigenti, sia perché in ogni caso tale principio non si estende agli atti meramente gestori, nozione che include la costituzione e l’interruzione di un rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 1 aprile 2015, n. 6611

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La massima: In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’articolo 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Le Sezioni Unite hanno inoltre specificato i caratteri che deve assumere la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco –, nonchè della stabilità – individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi (Legge n. 184 del 1983, articolo 6, commi 1 e 4) una durata minima di tre anni.

Supreme Court of Canada, Loyola High School vs. Quebec

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Canada’s Supreme Court has unanimously ruled that Catholic schools in Quebec must be allowed to teach from a Catholic viewpoint during a state-mandated religion and ethics class. “To tell a Catholic school how to explain its faith undermines the liberty of the members of its community who have chosen to give effect to the collective dimension of their religious beliefs by participating in a denominational school,” the Canadian Supreme Court wrote in its 7-0 March 19 decision.  The province of Quebec in July 2008 introduced a mandatory religion and ethics class and required it to be taught without regard to any religion. Even in Catholic schools, teachers were barred from voicing a preference for any faith.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 17 luglio 2014, n. 16379

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No alla delibazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale se c’è stata convivenza per tre anni

La massima: La convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 21 maggio 2014, n. 11226

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Matrimonio concordatario ed esclusione di uno dei bona matrimonii.

La massima: La sentenza di divorzio ha “causa petendi” e “petitum” diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio-rapporto e non l’atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi, per cui se, nel relativo giudizio, non sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio non è impedita la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario. 

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 19 maggio 2014, n. 10956

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Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e rispetto dei termini di comparizione ex art. 163 bis c.p.c.

La massima: Nel procedimento di delibazione la domanda che una delle parti introduce con citazione (come richiesto dall’art. 4, lett. b), del protocollo addizionale all’accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121) dinanzi alla Corte di appello è soggetta alle regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c. Tale norma, allo scopo di assicurare il diritto di difesa della controparte, impone infatti che fra la data della notificazione della citazione e la data della prima udienza di comparizione trascorra un congruo termine (dilatorio) minimo, pari a 90 giorni, tenendo conto per consolidato orientamento giurisprudenziale anche della sospensione feriale dei termini processuali.

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 18 settembre 2013, n. 21331

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Matrimonio concordatario: delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità e richiesta di revisione dell’assegno divorzile

La massima: La delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non costituisce un elemento sopraggiunto, in grado di incidere sul provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio. La revisione (che è ipotesi diversa da quella della estinzione del diritto all’assegno divorzile per nuove nozze o morte del beneficiario) trova, infatti, la sua naturale giustificazione solo in un mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da non rendere più attuali le ragioni giustificative dell’imposizione di un assegno divorzile ovvero della misura fissata nella sentenza di divorzio.

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 14 gennaio 2013, n. 712

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Rimessa alle Sezioni Unite la valutazione se la convivenza protratta possa essere un impedimento alla delibazione in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

La Suprema Corte, con ordinanza n. 712/2013, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa la possibilità di delibare in Italia la sentenza canonica di nullità del matrimonio per esclusione di uno dei “bona matrimoni” quando la convivenza si sia protratta nel tempo. Sul punto infatti si è registrato un contrasto giurisprudenziale in seno alla stessa Corte di Cassazione, dove anche recentemente sono state sostenute posizioni opposte circa il “valore sanante” della protrazione della convivenza per un lungo periodo. In particolare le Sezioni Unite dovranno appunto stabilire se la “protrazione ultrannuale della convivenza” rappresenti una condizione ostativa al riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità e se sia rilevabile d’ufficio dalla Corte di appello e anche dalla stessa Cassazione, quando risultante dagli atti.

CEDU, IV Sezione, sentenza 15 gennaio 2013, causa Eweida vs. UK

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E’ illegittimo e limitativo della libertà religiosa vietare di portare la croce sul luogo di lavoro

E’ illegittimo il divieto di indossare la croce: con questa pronuncia la Corte di Strasburgo ha dato ragione a Nadia Eweida, hostess inglese ricorsa alla Corte dopo essere stata licenziata dalla British Airways solo perché portava visibilmente al collo una catenina con il crocifisso, violando il “dress-code” imposto dalla compagnia aerea. Secondo le norme, successivamente modificate, imposte dalla compagnia, ai dipendenti era fatto divieto di indossare qualsiasi gioiello o l’esposizione di simboli religiosi. Secondo i giudici Strasburgo, invece, i tribunali nazionali britannici avevano “dato troppo peso” all’esigenza di tutelare l’immagine della società a scapito del diritto di manifestare la propria religione della hostess.