Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 18 settembre 2013, n. 21331

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Matrimonio concordatario: delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità e richiesta di revisione dell’assegno divorzile

La massima: La delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non costituisce un elemento sopraggiunto, in grado di incidere sul provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio. La revisione (che è ipotesi diversa da quella della estinzione del diritto all’assegno divorzile per nuove nozze o morte del beneficiario) trova, infatti, la sua naturale giustificazione solo in un mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da non rendere più attuali le ragioni giustificative dell’imposizione di un assegno divorzile ovvero della misura fissata nella sentenza di divorzio.

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Il testo della sentenza