Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 19 maggio 2014, n. 10956

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Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e rispetto dei termini di comparizione ex art. 163 bis c.p.c.

La massima: Nel procedimento di delibazione la domanda che una delle parti introduce con citazione (come richiesto dall’art. 4, lett. b), del protocollo addizionale all’accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121) dinanzi alla Corte di appello è soggetta alle regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c. Tale norma, allo scopo di assicurare il diritto di difesa della controparte, impone infatti che fra la data della notificazione della citazione e la data della prima udienza di comparizione trascorra un congruo termine (dilatorio) minimo, pari a 90 giorni, tenendo conto per consolidato orientamento giurisprudenziale anche della sospensione feriale dei termini processuali.

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Il testo della sentenza 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

(…)

Motivazione

La Corte di cassazione, ritenuto con motivazione semplificata che:

- con sentenza del 19.11-28.12.2012 la Corte di appello di Venezia, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione notificato il 24.07.2012 da A.M. nei confronti di S.N., rimasta contumace, dichiarava l’esecutività nella Repubblica italiana della sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti l’11.10.2003, sentenza emessa il 18.01.2012 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Triveneto, ratificata in data 26.4.2012 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale d’Appello Lombardo e resa esecutiva il 9.6.2012 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;

- contro questa sentenza, notificata il 28.01.2013, la S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, illustrato da memoria e notificato il 23-27.03.2013 all’ A., che il 3.05.2013 con controricorso ha eccepito la nullità della procura conferita dalla ricorrente al proprio difensore e nel merito chiesto l’accoglimento della proposta
impugnazione;

- preliminarmente in rito va respinta l’eccezione di nullità sollevata dal controricorrente, dovendosi ribadire che la procura apposta sul ricorso per cassazione ed a margine dello stesso (art. 83 c.p.c., comma 3), deve ritenersi “speciale” ai sensi dell’art. 365 c.p.c., proprio in quanto incorporata all’atto, sicchè risulta anche irrilevante il fatto che la formula per essa adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito;

- a sostegno del ricorso la S. denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”;

- la ricorrente si duole della violazione dei termini a comparire nel procedimento di delibazione introdotto dall’ A., davanti alla Corte d’Appello di Venezia, e nel quale non si è costituita, precisando che l’atto di citazione le è stato notificato in data 24 luglio 2012 per l’udienza di comparizione fissata al 19 novembre successivo, data anteriore alla scadenza del termine di legge di novanta giorni, dovendosi anche tenere conto della sospensione feriale dei termini processuali;

- il motivo è fondato, giacchè nel procedimento di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio la domanda che una delle parti introduca con citazione (come richiesto dall’art. 4, lett. b), del protocollo addizionale all’accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121) dinanzi alla Corte di appello è soggetta alle regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c., che nella specie era di novanta giorni liberi (essendo stato il procedimento di delibazione instaurato dopo il 1.03.2006) e che invece è rimasto inosservato, considerando nel relativo computo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. La mancata costituzione della convenuta S. avrebbe, quindi, imposto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., l’adozione da parte dei giudici di merito dell’ordine di rinnovazione della notificazione nei suoi confronti, ma tale adempimento non è stato disposto, con conseguente nullità anche della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11658 del 1998: n. 226 del 2013);

– conclusivamente il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2014