La tutela giuridica dell’immagine del Papa

Fraoncobollo

Con un comunicato della Segreteria di Stato pubblicato sul Bollettino della Sala Stampa vaticana del 22 febbraio 2017, la stessa Segreteria di Stato annuncia che “effettuerà sistematiche attività di sorveglianza volte a monitorare le modalità con cui l’immagine del Santo Padre e gli stemmi della Santa Sede vengono utilizzati, intervenendo all’occorrenza con opportuni provvedimenti”. “La Segreteria di Stato  – si legge ancora nel comunicato – tra i suoi compiti, ha anche quello di tutelare l’immagine del Santo Padre, affinché il Suo messaggio possa giungere ai fedeli integro e la Sua persona non venga strumentalizzata”. Esistono infatti “appositi strumenti normativi” per la tutela dell’immagine del Pontefice e dei simboli e degli stemmi ufficiali della Santa Sede.

Qui il comunicato della Sala Stampa del 22 febbraio 2017 (link esterno al sito web della Santa Sede)

Tra gli strumenti di tutela giuridica, a cui il comunicato rimanda, vi è certamente la legge dello Stato della Città del Vaticano 19 marzo 2011, n. CXXXII, emanata sotto il Pontificato di Benedetto XVI dalla Pontificia Commissione a cui compete ordinariamente l’esercizio della potestà legislativa vaticana, ai sensi dell’art. 3 della legge fondamentale dello SCV, 26 novembre 2000: la Commissione era al tempo presieduta dal Card. Giovanni Lajolo, nella sua qualità di Presidente del Governatorato.

La legge vaticana n. CXXXII tratta della protezione del diritto d’autore. E’ l’art. 3 a prendere in considerazione in particolare la protezione della figura del Papa, prevedendo al §. 2 che “l’immagine del Romano Pontefice non può essere esposta, riprodotta, diffusa o messa in commercio quando ciò rechi pregiudizio, in qualsiasi modo, anche eventuale, all’onore, alla reputazione, al decoro, o al prestigio della Sua persona”. La portata normativa è piuttosto ampia ed è volta ad evitare riproduzioni della sua immagine che siano comunque pregiudizievoli alla sua persona: più che  evitare strumentalizzazioni o travisamenti del messaggio, l’obiettivo qui posto è più propriamente quello di proteggere l’immagine del Papa da un uso indebito. L’uso indebito in questa fattispecie non è tanto l’uso non autorizzato, quanto l’uso pregiudizievole, vale a dire un utilizzo dell’immagine del Papa che leda “in qualsiasi modo, anche eventuale” l’onore, la reputazione o il prestigio del Sommo Pontefice.

Nel successivo §. 3 dello stesso art. 3, è invece posta in termini generali la regola secondo cui l’uso dell’immagine del Papa, per essere lecito, deve essere autorizzato dal competenti organi della Santa Sede. E’ prescritto infatti che “l’immagine del Romano Pontefice non può esser esposta, riprodotta, diffusa o messa in commercio senza il Suo consenso, espresso a mezzo degli Organismi competenti, i quali sono tenuti ad informare, nei casi di maggiore importanza, la Segreteria di Stato”. Alla luce di questa norma, l’uso indebito in questo caso è quello non autorizzato, anche quando non fosse pregiudizievole all’immagine del Papa. Ciò che si vuole evidentemente evitare sono speculazioni e strumentalizzazioni, a fini commerciali ma non solo, che “associno” impropriamente il Papa ad un messaggio o ad un prodotto: la necessità di preventiva informazione e autorizzazione da parte dei competenti organi e in ultima analisi della Segreteria di Stato dovrebbero infatti evitare questo tipo di usi impropri e distorti. Tuttavia, la regola generale ha dei necessari temperamenti, in considerazione della funzione pubblica a carattere esterno che il Papa svolge nell’esercizio del suo ministero. Per questo, ancora l’art. 3, §. 3, della legge n. CXXXII autorizza la pubblicazione dell’immagine del Pontefice senza alcuna preventiva autorizzazione o consenso, quando “ciò sia giustificato da scopi religiosi, culturali, didattici o scientifici” o comunque sia “collegato a fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche o che si svolgono in pubblico”.

Peraltro, ai sensi del §. 4, lo stesso tipo di tutela dell’immagine del Papa (disegni, fotografie e filmati) si estende anche alla voce (riproduzioni audio).

Il comunicato della Segreteria di Stato del 22 febbraio fa riferimento peraltro a strumenti normativi “previsti a livello internazionale” per la protezione dell’immagine pontificia e degli stemmi della Santa Sede. L’art. 1 della legge vaticana n. CXXXII rimanda infatti, ove non diversamente previsto e per tutti gli aspetti non direttamente regolamentati da essa, alla “legislazione vigente in Italia”, rinviando quindi a tutte le fonti normative che si applicano in Italia sulla materia, comprese quelle di carattere internazionale. In termini generali inoltre la legge sulle fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano, nel disegnare l’assetto normativo vigente nel piccolo Stato d’Oltretevere, prevede che “l’ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte” (art. 1, §. 4, legge 1° ottobre 2008, n. LXXI).

L’ordinamento giuridico vaticano  ha dunque in sé adeguati strumenti normativi per tutelate efficacemente la figura e l’immagine del Papa ed evitarne usi impropri e strumentali, intesi sia come pregiudizievoli al suo onore o decoro, sia come non autorizzati, fuori dei casi di eventi pubblici o scopi divulgativi. La Segreteria di Stato ha riaffermato questa competenza della Santa Sede nella protezione della persona del Sommo Pontefice e del suo servizio per la Chiesa universale.

Qui il testo della legge vaticana 19 marzo 2011, n. CXXXII (link esterno al sito web del Governatorato dello SCV)

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