Alcune precisazioni del Papa sull’applicazione del M.P. ‘Mitis Iudex’

matrimonio

Papa Francesco ha incontrato i partecipanti ad un corso di formazione per chierici e laici, promosso dal Tribunale Apostolico della Rota Romana sul tema: “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato”. Nell’occasione dell’incontro, svoltosi in Vaticano il 25 novembre 2017, il Pontefice ha sottolineato come sia necessario “riservare grande attenzione e adeguata analisi ai due recenti Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, al fine di applicare le nuove procedure che essi stabiliscono”.

Proprio al fine di facilitare l’applicazione della riforma del nuovo processo canonico matrimoniale, Papa Francesco “in ragione dell’ufficio di Vescovo di Roma e Successore di Pietro” ha voluto quindi “precisare definitivamente alcuni aspetti fondamentali dei due Motu proprio, in particolare la figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico nel processo breviore”.

Il primo chiarimento riguarda il munus personale del Vescovo diocesano quale giudice del processus brevior, che deve intervenire di persona, senza poter delegare tutto ai Tribunali: “il Vescovo diocesano – afferma Bergoglio – in forza del suo ufficio pastorale è giudice personale ed unico nel processo breviore”, costituendo questo principio “l’architrave, il principio costitutivo e l’elemento discriminante dell’intero processo breviore” voluto dalla riforma.

Perché possa aver luogo un processus brevior coram episcopo “sono richieste ad validitatem due condizioni inscindibili: l’episcopato e l’essere capo di una comunità diocesana di fedeli”.

Ancora, sottolinea il Papa come “il processo breviore non è un’opzione che il Vescovo diocesano può scegliere ma è un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla missio ricevuta. Egli è competente esclusivo nelle tre fasi del processo breviore”. In questo senso dunque l’istanza giudiziale va sempre indirizzata al Vescovo diocesano. Il processo breviore inoltre “deve chiudersi abitualmente in una sola sessione, richiedendosi come condizione imprescindibile l’assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio, oltre al consenso dei due sposi”.

La decisione finale della causa è sempre e solo del Vescovo diocesano, pertanto – secondo il Papa – “affidare l’intero processo breviore al tribunale interdiocesano (sia del viciniore che di più diocesi) porterebbe a snaturare e ridurre la figura del Vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza”.

Importante precisazione anche sull’appello contro la sentenza affermativa pronunciata nel processo breviore: nel ricevere l’appello del Metropolita o del Vescovo indicato nel nuovo can. 1687, il Decano della Rota ha con la riforma “una potestas decidendi nuova e dunque costitutiva sul rigetto o l’ammissione dell’appello” stesso.

Tutto ciò avviene “senza chiedere il permesso o l’autorizzazione ad altra Istituzione oppure alla Segnatura Apostolica”, in quanto già espresso nella legge e nell’interpretazione che il Papa ne ha dato.

Leggi l’intervento completo del Papa (dal sito web della Santa Sede)

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